Accordo per il biennio 96-97


Il 22 luglio 1996 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria.
Al termine dei lavori le parti hanno firmato il seguente testo di accordo per la stipula del CCNL relativo al biennio economico 1996/97 per il comparto universita'.
Tale contratto dovra' essere approvato dal Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

COMPARTO UNIVERSITA'

PARTE ECONOMICA BIENNIO 1996/97

ART. 1
Gli stipendi tabellari come stabiliti dall'art. 39 comma 2 del CCNL stipulato in data 21.5.1996 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:


dal 1 gennaio 1996 Qualifica I L. 53.000 Qualifica II L. 56.000 Qualifica III L. 59.000 Qualifica IV L. 63.000 Qualifica V L. 67.000 Qualifica VI L. 70.000 Qualifica VII L. 77.000 Qualifica VIII L. 84.000 Qualifica IX L. 97.000 Qualifica I R.S. L. 97.000 Qualifica II R.S. L. 111.000 dal 1 novembre 1996 ulteriori importi: Qualifica I L. 61.000 Qualifica II L. 64.000 Qualifica III L. 68.000 Qualifica IV L. 73.000 Qualifica V L. 76.000 Qualifica VI L. 80.000 Qualifica VII L. 88.000 Qualifica VIII L. 96.000 Qualifica IX L. 111.000 Qualifica I R.S. L. 111.000 Qualifica II R.S. L. 126.000 dal 1 luglio 1997 ulteriori importi: Qualifica I L. 38.000 Qualifica II L. 40.000 Qualifica III L. 42.000 Qualifica IV L. 45.000 Qualifica V L. 48.000 Qualifica VI L. 50.000 Qualifica VII L. 55.000 Qualifica VIII L. 60.000 Qualifica IX L. 69.000 Qualifica I R.S. L. 69.000 Qualifica II R.S. L. 79.000

Art. 2

Effetti dei benefici
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relatativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. Gli incrementi stipendiali di cui agli artt. 1 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cessera' dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996/97, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennita' di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

Trattamento Accessorio

Art. 3

Finanzianmento del trattamento accessorio
1. Le risorse di cui all'art. 42, comma 1, del CCNL stipulato in data 21 maggio 1996 sono determinate dall'1.1.1996 sommando:
a) il valore complessivo dei trattamenti accessori per il 1995;
b) le risorse che specifiche disposizioni normative finalizzano alla incentivazione della produttivita' del personale;
c) le quote di incremento previste dal citato art. 42, comma 1, lettera a).

2. Le risorse di cui al comma 1 sono incrementate, a decorrere dal 31.12.1997 a valere sulla competenza 1998 di un importo pari allo 0,6% del monte salari riferito all'anno 1995 escluso il personale dirigenziale.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite proporzionalmente tra gli istituti ricompresi nell'art. 42 comma 2.

Art. 4

Risorse aggiuntive
1. Le amministrazioni che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal D.Lgs. 29/93, dall'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che abbiano introdotto strumenti di programmazione e controllo della attivita' e di verifica dei risultati, in particolare attuando un'organizzazione per centri di costo e istituendo nuclei di valutazione, incrementano ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell'1% - come tetto massimo- del monte salari relativo all'anno 1995, utilizzando le risorse aggiuntive derivanti dai migliori risultati nell'andamento gestionale, correlati all'aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attivita' svolta nel contesto di un impiego piu' razionale dei fattori produttivi.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate dalle Amministrazioni, nel rispetto di criteri oggetto di contrattazione decentrata, ad istituti ricompresi nell'art. 42, comma 2 del CCNL stipulato in data 21.5.1996.

Art. 5

Indennita' di Ateneo
1. L'indennita' di Ateneo di cui all'art. 41, comma 1 del CCNL e'incrementata a decorrere dal 1.1.1997 dei seguenti importi annui lordi:


LIVELLI IMPORTI I L. 22.000 II L. 25.000 III L. 29.000 IV L. 33.000 V L. 36.000 VI L. 46.000 VII L. 58.000 VIII L. 72.000 2. L'indennita' di Ateneo di cui all'art. 41, comma 2 del CCNL e' incrementata a decorrere dall'1.1.1997 dei seguenti importi annui lordi: LIVELLI IMPORTI IX L. 145.000 I.R.S. L. 145.000 II.R.S. L. 193.000 3. L'indennita' di Ateneo di cui all'art. 41, comma 1 del CCNL e' ulteriormente incrementata a decorrere dal 31.12.1997 dei seguenti importi annui lordi: LIVELLI IMPORTI I L. 50.000 II L. 58.000 III L. 66.000 IV L. 75.000 V L. 83.000 VI L. 105.000 VII L. 132.000 VIII L. 165.000 4. L'indennita' di Ateneo di cui all'art. 41, comma 2 del CCNL e' incrementata a decorrere dal 31.12.1997 dei seguenti importi annui lordi: LIVELLI IMPORTI IX L. 330.000 I.R.S. L. 330.000 II.R.S. L. 440.000

Art. 6
1. L'indennita' di cui all'ar. 45 del CCNL e' incrementata dal1.1.1997 dei seguenti importi annui lordi:


LIVELLI IMPORTI II L. 117.000 III L. 156.000 IV L. 130.000 V L. 117.000

Art. 7

Esperti e collaboratori linguistici
1. La quota oraria di cui all'art. 51, comma 4 del CCNL stipulato in data 21.5.1996, e' incrementata a decorrere dal 1 gennaio 1996 di un importo pari a L. 1.000, dal 1 novembre 1996 di un ulteriore importo pari a L. 1.500 e dal 1 luglio 1997 di un ulteriore importo pari a L. 1.000. Correlativamente, il trattamento complessivo annuo lordo di cui al medesimo articolo e' rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 22.500.000; dal 1 novembre 1996 in 23.250.000; dal 1 luglio 1997 in L. 23.750.000.

Art. 8

Assistenti straordinari ISEF
1. Il compenso annuo lordo di cui all'art. 52, comma 3 del CCNL stipulato in data 21.5.1996, e' incrementato a decorrere dal 1.1.1996 di un importo pari a L. 480.000 annue lorde, a decorrere dal 1.11.1996 di ulteriore importo pari a L. 660.000 annue lorde e a decorrere dal 1.7.1997 di un ulteriore importo pari a L. 480.000 annue lorde.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti auspicano che le condizioni perche' il trattamento accessorio possa essere integrato dalle Amministrazioni con oneri a proprio carico, come previsto dall'art. 4, si realizzino concretamente anche nei confronti degli Osservatori e degli ISEF, tenuto conto del loro peculiare assetto organizzativo e finanziario.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti convengono di incontrarsi entro il 30 settembre 1996 per l'esame della materia relativa ai permessi e distacchi sindacali in attuazione dell'art. 2 del D.L. 254/1996, convertito in legge 365/1996.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti si danno atto che la previsione degli artt. 51 e 52 del CCNL stipulato il 21 maggio 1996, secondo la quale al rapporto di lavoro degli esperti e collaboratori linguistici, nonche' degli assistenti straordinari presso l'ISEF, si applica la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, consente agli interessati di svolgere altre attivita', nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 8, dello stesso CCNL.