Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998 - 2001 ed al biennio economico 1998 - 1999 del personale del comparto Università
A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore in data 13 luglio 2000 sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998 - 2001 del personale del comparto Università, nonché della certificazione della Corte dei conti in data 3 agosto 2000 sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 9 agosto 2000, alle ore 12.00, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN nella persona del prof. Mario Ricciardi, per delega del Presidente, prof. Carlo Dell'Aringa
ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
per le OO.SS. di categoria:
CGIL/Snur
CISL/Università
UIL/P.A.
FED.Confsal/Snals Univ. - Cisapuni
C.S.A. di CISAL Università (Cisal Un., Cisas Un.,Confail-Failel-Unsiau, Confill Un.- Cusal, Tecstat Usppi)
per le Confederazioni sindacali:
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CISAL
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dipendente del comparto Università per il quadriennio normativo 1998 - 2001 e per il biennio economico 1998 - 1999.
I N D I C E
PARTE PRIMA
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Obiettivo e campo
di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza,
tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Contrattazione collettiva
integrativa
Art. 5 - Tempi e procedure
per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
Art. 6 - Informazione
Art. 7 - Concertazione
Art. 8 - Consultazione
Art. 9 - Composizione delle
delegazioni
Art. 10 - Soggetti sindacali
nei luoghi di lavoro
Art. 11 - Clausole di raffreddamento
Art. 12 - Interpretazione autentica
dei contratti
Art. 13 - Contributi sindacali
Art. 14 - Pari opportunità
Art. 15 - Diritti sindacali
TITOLO III - RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO
Art. 16 - Il contratto individuale
di lavoro
Art. 17 - Periodo di prova
CAPO II - PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO
Art. 18 - Rapporto di lavoro
a tempo parziale
Art. 19 - Assunzioni a tempo
determinato
Art. 20 - Telelavoro
Art. 21 - Lavoro interinale
Art. 22 - Contratto di formazione
e lavoro
Art. 23 - Forme contrattuali
flessibili di lavoro
CAPO III - STRUTTURA DEL RAPPORTO
DI LAVORO
Art. 24 - Mansioni del lavoratore
Art. 25 - Orario di lavoro
Art. 26 - Lavoro notturno
Art. 27 - Conto ore individuale
Art. 28 - Ferie, festività
del Santo Patrono e recupero festività soppresse
Art. 29 - Riposo settimanale
Art. 30 - Permessi retribuiti
Art. 31 - Congedi parentali
Art. 32 - Congedi per motivi
di famiglia e di studio
Art. 33 - Permessi brevi
Art. 34 - Assenze per malattia
Art. 35 - Altre assenze
Art. 36 - Infortuni sul lavoro
e malattie dovute a causa di servizio
CAPO IV - ESTINZIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO
Art. 37 - Cause di cessazione
del rapporto di lavoro
Art. 38 - Obblighi delle parti
Art. 39 - Recesso con preavviso
CAPO V - NORME DISCIPLINARI
Art. 40 - Doveri del dipendente
Art. 41 - Sanzioni e procedure
disciplinari
Art. 42 - Codice disciplinare
Art. 43 - Sospensione cautelare
in corso di procedimento disciplinare
Art. 44 - Sospensione cautelare
in caso di procedimento penale
CAPO VI - ISTITUTI DI PECULIARE
INTERESSE
Art. 45 - Formazione professionale
Art. 46 - Trasferimenti
Art. 47 - Semplificazione amministrativa
e tutela della privacy
Art. 48 - Patrocinio legale
del dipendente per fatti commessi nello espletamento dei compiti di ufficio
Art. 49 - Mense e servizi sociali
Art. 50 - Indennità
di rischio da radiazioni
TITOLO IV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 51 - Norme per il personale
che opera presso le aziende policlinico universitario e le strutture sanitarie
convenzionate
Art. 52 - Collaboratori ed
esperti linguistici
Art. 53 - Assistenti ex ISEF
PARTE SECONDA
TITOLO I - REVISIONE DEL SISTEMA
DI CLASSIFICAZIONE
Art. 54 - Obiettivi
Art. 55 - Il sistema di classificazione
del personale
Art. 56 - Progressione economica
all'interno della categoria
Art. 57 - Progressione verticale
nel sistema di classificazione
Art. 58 - Sistema di valutazione
Art. 59 - Criteri di selezione
ai fini della progressione economica all'interno della categoria
Art. 60 - Categoria EP
Art. 61 - Conferimento e revoca
di incarichi al personale della categoria EP
Art. 62 - Retribuzione di posizione
e retribuzione di risultato
Art. 63 - Indennità
di responsabilità
PARTE TERZA
TITOLO I - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 64 - Incrementi tabellari
ed effetti dei nuovi stipendi
Art. 65 - Incremento dell'indennità
di Ateneo
Art. 66 - Lavoro straordinario
Art. 67 - Fondo per le progressioni
economiche e per la produttività collettiva ed individuale
Art. 68 - Utilizzo del fondo
per le progressioni economiche e per la produttività collettiva
ed individuale
Art. 69 - Collegamento tra
produttività ed incentivi
Art. 70 - Fondo per la retribuzione
di posizione e di risultato del personale della categoria elevate professionalità
Art. 71 - Riequilibrio nella
destinazione delle risorse per il trattamento accessorio
Art. 72 - Finanziamento della
progressione economica all'interno della categoria
Art. 72 - Disapplicazione di
disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento
economico
PARTE IV
TITOLO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
Art. 74 - Norme di inquadramento
del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione e norme
finali transitorie
Art. 75 - Norma di salvaguardia
con riferimento all'articolo 72 del D.Lgs. n. 29/1993
TABELLE
Tabella A
Tabella B - Tabella di corrispondenze
per il primo inquadramento nella nuova classificazione
Tabella C - Valori tabellari
di primo inquadramento
Tabella D - Aumenti trattamento
tabellare
Tabella E1 - Valori tabellari
al 1.11.1998
Tabella E2 - Valori tabellari
al 1.7.1999
Tabella F - Indennità
di Ateneo
- DICHIARAZIONI CONGIUNTE
- DICHIARAZIONI A VERBALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente CCNL intende porsi in linea di coerenza e di sostegno rispetto ai processi di innovazione, riforma e valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità, in corso nelle amministrazioni del comparto.
2. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a tempo sia indeterminato che determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al comparto del personale delle Università e delle altre istituzioni di cui all'articolo 9 del CCNL quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto il 2 giugno 1998.
3. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente CCNL come D. Lgs. n. 29/1993.
4. Nel testo del presente CCNL le istituzioni
di cui al comma 2 sono denominate "amministrazioni".
ART. 2
DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE
DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente CCNL decorre dal 1 gennaio 1998 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il 31 dicembre 1999 per la parte economica. In caso di mancata disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
2. Gli effetti giuridici decorrono, salvo diversa prescrizione, dalla data di stipulazione del presente CCNL. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione definitiva del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 51 e 52 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
3. Le amministrazioni sono tenute ad attuare gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico, entro 30 giorni dalla data della stipulazione ai sensi del comma 2.
4. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme per il rinnovo del contratto nazionale sono presentate almeno tre mesi prima delle scadenze previste. Durante tale periodo e per il mese successivo alle scadenze, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nella misura e secondo le scadenze previste dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si provvederà ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 29/1993.
6. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.
7. In deroga al comma 1, il presente
CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 1999, senza necessità
di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro trenta
giorni dalla stipulazione del presente CCNL.
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI
ART. 3
OBIETTIVI E STRUMENTI
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti, per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali, oltre che a livello nazionale, si articola nei seguenti modelli relazionali, a livello di singola Amministrazione:
contrattazione collettiva integrativa,
tra i soggetti e sulle materie, i tempi e le modalità indicate dal
presente contratto;
informazione;
concertazione;
consultazione;
interpretazione autentica dei contratti
collettivi.
ART. 4
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
1. Le amministrazioni attivano, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa, nonché dal successivo comma 4.
2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie:
a) i criteri per la ripartizione delle
risorse indicate nell'articolo 67 tra le finalità e secondo la disciplina
di cui all'articolo 68;
b) i criteri generali relativi ai
sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi
di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento
della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle
risorse destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi,
nonchè alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi
specifici;
c) i criteri generali per la selezione
ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria,
secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma 1;
d) i criteri generali per la corresponsione
dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti
esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite
disposizioni di legge;
e) le linee di indirizzo e la programmazione
generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di
formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale;
f) le linee di indirizzo e i criteri
per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi
rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
g) le linee di indirizzo e i criteri
per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività
dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l'applicazione
della normativa in materia;
h) le implicazioni in ordine alla
qualità del lavoro ed alle professionalità dei dipendenti
in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche
e della domanda di servizi;
i) i criteri generali per le politiche
dell'orario di lavoro;
j) le modalità e verifiche
per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro, ad integrazione
e nel quadro delle disposizioni contenute nel presente CCNL;
k) i criteri generali per la ripartizione
delle risorse di cui all'art. 66 tra le strutture individuate dai singoli
ordinamenti;
l) i criteri generali per la determinazione
delle priorità nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
m) i criteri generali per la istituzione
e gestione delle attività socio - assistenziali per il personale,
nel rispetto dell'art. 11 della legge n. 300/1970;
n) le forme di copertura assicurativa
del personale e dell'uso delle attrezzature utilizzate nel telelavoro;
o) le iniziative per l'attuazione
delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese
le proposte di azioni positive;
p) i criteri generali in materia di
indennità di responsabilità, secondo quanto previsto dall'art.
63, comma 2.
3. Fermo restando il principio dell'autonomia
negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato
ai criteri di comportamento richiamati nel precedente articolo 3, comma
1, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, eventualmente
prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta
giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà
di iniziativa e decisione, relativamente alla materia di cui al comma 2,
lettera i) - fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 4 - nonché
relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di
risorse destinate al trattamento economico, nel rispetto, comunque, delle
specifiche discipline fissate dal presente CCNL.
4. I contratti collettivi integrativi
non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi
nazionali e non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
ART. 5
TEMPI E PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE
O IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o comunque fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche, quali le materie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d).
2. L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente CCNL ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall'ordinamento dell'Amministrazione. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'Amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi.
5. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere all'A.RA.N., entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Le norme dei contratti decentrati
stipulati ai sensi del CCNL 21.5.1996, salvo disdetta nei casi e con le
modalità consentite dalla normativa vigente, conservano la loro
efficacia sino a che il nuovo contratto collettivo integrativo di cui al
presente articolo non regoli diversamente la materia, fatta salva la diversa
quantificazione delle risorse prevista dal presente CCNL.
ART. 6
INFORMAZIONE
1. L'informazione si propone di basare sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti.
2. Ciascuna Amministrazione fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
3. Le amministrazioni sono tenute a fornire un'informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria sulle seguenti materie:
a) regolamenti d'Ateneo concernenti
il personale del comparto, e loro eventuali modifiche;
b) articolazione dell'orario di lavoro
e di servizio, anche nelle singole strutture;
c) verifica periodica della produttività
delle strutture;
d) stato dell'occupazione, criteri
per la determinazione delle dotazioni organiche e provvedimenti di variazione
dell'organico;
e) criteri generali di riorganizzazione
degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e
di sperimentazione gestionale;
f) criteri generali inerenti l'organizzazione
del lavoro, e le sue modifiche;
g) criteri generali per l'attribuzione
degli incarichi per particolari responsabilità o funzioni alle categorie
D e EP, di cui agli articoli 61 e 63, comma 3, e loro valutazione periodica;
h) criteri generali del sistema di
valutazione di cui all'articolo 58;
i) modalità di realizzazione
dei progetti di telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare
negli stessi progetti;
j) voci di bilancio preventivo d'Ateneo
relative al personale, comprese variazioni di bilancio;
k) criteri e linee generali per l'adozione
delle forme contrattuali di lavoro subordinato previste dall'articolo 36,
comma 7, del D. Lgs. n. 29/1993 e sulle iniziative di razionalizzazione
assunte ai sensi dell'art. 23, fermo restando quanto previsto dal comma
2 dello stesso articolo;
l) criteri generali sulle procedure
selettive di cui all'art. 74, comma 5;
m) comunicazioni effettuate ai sensi
dell'art. 46, comma 1;
n) criteri generali per lo svolgimento
delle procedure selettive ai fini della progressione verticale di cui all'art.
57, comma 3;
o) modalità e criteri di composizione
del comitato di cui all'art. 58, comma 3;
p) criteri per la scelta dei dipendenti
cui attribuire le posizioni e funzioni di cui all'art. 63, comma 1;
q) modalità di attuazione delle
misure di cui all'art. 14, comma 3.
4. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva, con frequenza almeno annuale, ed ha per oggetto i criteri e le linee generali circa gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
a) attuazione dei programmi di formazione
del personale;
b) misure in materia di igiene e sicurezza
nei luoghi di lavoro, in relazione a quanto previsto in particolare dal
D. Lgs. n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
dal decreto interministeriale del 5/8/1998, n. 363.
c) andamento generale della mobilità
del personale;
d) distribuzione delle ore di lavoro
straordinario e relative prestazioni;
e) distribuzione complessiva delle
risorse per la produttività individuale e collettiva e il miglioramento
dei servizi, ai sensi degli articoli 67 e 68;
f) andamento a consuntivo del ricorso
alle forme di lavoro di cui alla lettera k del comma 3;
g) funzionamento dei servizi sociali.
h) materie oggetto di informazione
preventiva;
i) stato di attuazione dei contratti
integrativi;
5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'Amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti, le amministrazioni provvedono ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore secondo la normativa vigente.
6. Non è oggetto di riservatezza
l'informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 sui principi e criteri
di erogazione dei trattamenti accessori.
ART. 7
CONCERTAZIONE
1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, ricevuta l'informazione, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si effettua sui criteri generali per la disciplina nelle seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di servizio;
b) conferimento degli incarichi di
cui all'art. 6, comma 3, lettera g), e loro valutazione periodica;
c) modalità di realizzazione
dei progetti di telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare
negli stessi progetti;
d) svolgimento delle procedure selettive
ai fini della progressione verticale di cui all'art. 6, comma 3, lettera
n);
e) procedure selettive di cui all'art.
6, comma 3, lettera l).
f) criteri generali del sistema di
valutazione di cui all'art. 58;
g) modalità di attuazione delle
misure di cui all'art. 14, comma 3.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Gli impegni concertati hanno per le parti carattere vincolante.
4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, entro il termine di 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, commissioni bilaterali ovvero osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che le amministrazioni sono tenute a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I compiti previsti dal presente comma sono attribuiti, per quanto di loro competenza, ai comitati per le pari opportunità istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. La composizione degli organismi
previsti nel precedente comma, che non hanno funzioni negoziali, è
di norma paritetica e deve comprendere una rappresentanza femminile adeguata.
ART. 8
CONSULTAZIONE
3. La consultazione si svolge altresì sulle seguenti materie:
a) criteri generali sul contenuto e
motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo;
b) programmazione triennale del fabbisogno
di personale tecnico- amministrativo, fabbisogni quantitativi e/o qualitativi
derivanti dalla costituzione di nuove strutture;
c) criteri generali per il conferimento
di mansioni superiori di cui all'art. 24.
ART. 9
COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. La delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato. Per le istituzioni universitarie la delegazione trattante è costituita dal Rettore o un suo delegato e dal Direttore amministrativo o un suo delegato, ed è eventualmente integrata da ulteriori soggetti ove previsto dagli ordinamenti.
2. Per le organizzazioni sindacali,
la delegazione è composta:
- dalle R.S.U.;
- dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali territoriali di comparto firmatarie del presente CCNL;
3. Le amministrazioni possono avvalersi,
nella contrattazione collettiva integrativa, dell'assistenza dell'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
ART. 10
SOGGETTI SINDACALI NEI LUOGHI DI
LAVORO
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie
(R.S.U.) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione
delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) gli organismi di tipo associativo
delle associazioni sindacali rappresentative previste dall'art. 10, comma
2, dell'accordo collettivo indicato nella lettera a).
2. I soggetti titolari dei diritti
e delle prerogative sindacali, ivi compresi quelli previsti dall'art. 10,
comma 3, del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi sindacali stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli
previsti dall'articolo 10, comma 1, del medesimo accordo.
ART. 11
CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
1. Il sistema delle relazioni sindacali
è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza
dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
Nel primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa,
ovvero nei primi sessanta giorni nelle ipotesi di cui all'art. 4, comma
3, le parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono
iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette. Durante il
periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative
unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
ART. 12
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI CONTRATTI
1. Qualora insorgano controversie aventi
carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi,
nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano
per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L'eventuale accordo, stipulato rispettivamente con le procedure di cui
all'articolo 51 del D. Lgs. n. 29/1993 o con quelle previste dagli articoli
4 e 5 del presente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio
della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può
essere attivata anche a richiesta di una delle parti.
ART. 13
CONTRIBUTI SINDACALI
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'Amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessate.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo del mese successivo alla presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate entro il mese successivo alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l'Amministrazione con trasmissione, distintamente per ciascuna organizzazione sindacale, dei relativi prospetti.
5. Le amministrazioni sono tenute,
nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante
e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
ART. 14
PARI OPPORTUNITA'
1. Sono confermati i comitati per le pari opportunità già insediati presso le amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Nei casi in cui detti comitati non siano ancora stati insediati, essi dovranno essere costituiti entro 90 giorni dalla stipulazione del presente CCNL. Le rappresentanze del personale nel seno degli stessi sono elette secondo modalità previste dai singoli ordinamenti. I comitati possono iniziare la propria attività nella composizione formata con le rappresentanze elettive, in attesa della designazione delle componenti la cui nomina spetta all'Amministrazione.
3. Le misure per favorire pari opportunità
nel lavoro e nello sviluppo professionale, ivi comprese le proposte di
azioni positive, sono oggetto di contrattazione integrativa.
4. Le modalità di attuazione
delle misure di cui al comma 3 sono oggetto di informazione preventiva
e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art.
9.
5. Le amministrazioni garantiscono
gli strumenti idonei al funzionamento dei comitati, mettendo, tra l'altro,
immediatamente a loro disposizione adeguati locali per la loro attività.
ART. 15
DIRITTI SINDACALI
1. I distacchi, le aspettative ed i permessi, nonché le altre prerogative sindacali, sono utilizzati con le modalità e in base a quanto previsto dal Contratto collettivo quadro sottoscritto, per tale materia, in data 7. 8. 1998 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Con decorrenza dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, al dipendente che usufruisce del distacco sindacale di cui all'articolo 5 del CCNL quadro del 7. 8.1998 compete il trattamento economico complessivo, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
3. In materia di tutela del dirigente sindacale trova applicazione in particolare l'articolo 18 del contratto collettivo quadro del 7. 8. 1998.
4. Il periodo di distacco sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione economica all'interno della categoria e della progressione verticale nel sistema di classificazione.
5. Ai dipendenti appartenenti alle categorie B, C, D , ai quali sia stata attribuita l'indennità di responsabilità di cui all'articolo 63, comma 2, compete, oltre al trattamento di cui al comma 2, l'indennità corrispondente alla posizione organizzativa o funzione specialistica o di responsabilità attribuiti al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.
6. Al dipendente appartenente alla categoria D, cui sia stato conferito specifico, qualificato incarico di responsabilità di cui all'articolo 63, comma 3, compete, oltre al trattamento di cui al comma 2, l'indennità corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione del relativo valore.
7. Al dipendente appartenente alla
categoria EP, cui sia stato attribuito un incarico ai sensi dell'articolo
61, oltre al trattamento indicato nel comma 2, compete la retribuzione
di posizione corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco
sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione
del relativo valore. Al dipendente appartenente alla categoria EP non destinatario
degli incarichi di cui all'articolo 61, compete l'importo minimo di posizione
di cui all'articolo 62, comma 1.
TITOLO III
RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 16
IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato dai contratti individuali secondo il presente CCNL, le disposizioni di legge e le normative comunitarie.
2. Nel contratto di lavoro individuale,
per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di
lavoro;
c) categoria, area e livello retributivo;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione in caso
di amministrazioni con sedi distaccate;
f) causale, tra quelle indicate nell'art.
19, e termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell'art.18, il contratto individuale di cui al comma 1 indica l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui allo stesso art. 18.
5. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro individuale, invita il destinatario a presentare, entro 30 giorni, la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di concorso. Entro il medesimo termine l'interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 8, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità o cumulo di impieghi richiamate dalle disposizioni vigenti e, in particolare, dall'articolo 58 del D.Lgs. n. 29/1993, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
6. Scaduto inutilmente il termine di
cui al comma 5, e fatta salva la possibilità di una sua proroga
a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si
dà luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per
i rapporti già instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi.
Comporta, altresì, l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro
la mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati
e giustificati motivi di impedimento. In tale caso le amministrazioni,
valutati i motivi, prorogano il termine per l'assunzione, compatibilmente
con le esigenze di servizio.
ART. 17
PERIODO DI PROVA
1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova della durata di tre mesi. A tale periodo di prova non è soggetto il dipendente che venga inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito di procedura selettiva indetta ai sensi dell'art. 57.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia per causa di servizio si applica l'art. 36.
4. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti da norme legislative o regolamentari vigenti.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi dei commi 3 e 4 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
9. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
10. Il dipendente proveniente dalla stessa Amministrazione durante il periodo di prova, ove previsto, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato superamento della prova, a domanda, è restituito alla categoria e area di provenienza; sono fatte salve la continuità del rapporto di lavoro e le retribuzioni percepite durante il periodo di prova.
11. Fatto salvo il caso di cui al precedente comma, al dipendente in servizio a tempo indeterminato presso una Amministrazione del comparto, vincitore di altro pubblico concorso, è concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova.
12. Durante il periodo di prova, l'Amministrazione
può adottare iniziative per la formazione del personale neo assunto.
Il dipendente può essere applicato, in successione di tempo, a più
servizi, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della
categoria e area di appartenenza.
CAPO II
PARTICOLARI TIPI DI CONTRATTO
ART. 18
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale
può essere costituito relativamente a tutte le categorie comprese
nel sistema di classificazione del personale mediante:
a) trasformazione di rapporti di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati;
b) assunzione nell'ambito della programmazione
triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Ciascuna Amministrazione può
assumere personale a tempo parziale nei limiti massimi del 25% della dotazione
organica complessiva rilevata al 31 dicembre di ogni anno.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare, in base ai rispettivi ordinamenti e nel rispetto della legislazione vigente in materia, le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale.
6. Il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell'attività delle amministrazioni nelle ore pomeridiane, sulla base delle due seguenti tipologie:
8. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito, previa comunicazione all'Amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività istituzionali delle amministrazioni medesime, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 29/1993.
9. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa.
10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero di giornate di lavoro annue.
11. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e, nel primo caso, deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nell'ambito delle tipologie di cui al comma 6.
12. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa può altresì aver luogo in ogni momento su apposita domanda del dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del tempo parziale, anche la durata e la tipologia della prestazione lavorativa cui aspira. L'Amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta. L'Amministrazione, entro il predetto termine, può, con provvedimento motivato, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
13. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario. Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all'orario normale di lavoro. Trova applicazione in particolare l'art. 3, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 61/2000.
14. Fatto salvo quanto previsto al comma 16, le forme di lavoro supplementare previste dall'art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000 saranno disciplinate dal contratto integrativo in relazione alle specifiche esigenze delle singole amministrazioni e nei limiti delle risorse destinate agli istituti di cui al medesimo art. 3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite in misura pari a quella stabilita per le ore di lavoro straordinario.
15. Il trattamento previdenziale di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 8 della legge 554/88 e successive modificazioni e integrazioni.
16. La materia di cui al presente articolo
sarà ridefinita in apposita sequenza contrattuale, da attivare con
i soggetti sindacali firmatari del presente CCNL entro il 31 gennaio 2001,
ferma restando l'operatività delle disposizioni di cui al D. Lgs.
n. 61/2000, in quanto immediatamente applicabili.
ART. 19
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
1. Le amministrazioni possono assumere
personale a tempo determinato, in applicazione e ad integrazione della
legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni, con riferimento
alle categorie B e C, per le seguenti esigenze:
a) per la sostituzione di personale
assente, quando l'assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi; il lavoratore
assunto è mantenuto in servizio per tutta la durata dell'assenza
e nei limiti del restante periodo di conservazione del posto del dipendente
assente;
b) per la sostituzione di personale
assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria
e facoltativa previste dalle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204 , 9 dicembre
1977, n. 903, e 8 marzo 2000, n. 53;
c) per assunzioni stagionali o particolari
punte di attività o per esigenze straordinarie nel limite massimo
di sei mesi, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale
in servizio. Per gli operai agricoli e florovivaisti è consentita
l'assunzione a tempo parziale per un numero di giornate effettive nell'anno
fino a 179 e non inferiore a 51.
2. L'assunzione del personale ha luogo previa selezione volta alla formazione preventiva di apposite graduatorie in tempi utili al tempestivo reclutamento del personale stesso.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
4. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), con il rientro in servizio del titolare.
5. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero a tempo parziale.
6. Le amministrazioni, oltre alle assunzioni di cui al comma 1, possono effettuare, a seguito di apposite selezioni, assunzioni a tempo determinato di personale appartenente alle categorie C, D e EP, dotato delle professionalità necessarie, per lo svolgimento di attività nell'ambito di programmi di ricerca, per l'attivazione di infrastrutture tecniche complesse o per la realizzazione di specifici progetti di miglioramento dei servizi offerti. La durata del rapporto a tempo determinato non dovrà essere superiore a cinque anni, fermo restando che l'ultimazione dei suddetti programmi o progetti o, comunque, il compimento del termine massimo di cui al successivo comma 8, comportano, a tutti gli effetti, la risoluzione del rapporto di lavoro.
7. Le assunzioni a tempo determinato di cui al comma 6 devono avvenire in percentuale non superiore al 20% del personale in servizio a tempo indeterminato; in tale percentuale massima debbono essere comprese le assunzioni con contratto di lavoro interinale, nonché i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca di interesse nazionale finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e dagli enti pubblici di ricerca vigilati dal predetto Ministero. Non sono compresi nella predetta percentuale i contratti a tempo determinato attivati per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati da aziende, enti o istituzioni nazionali o non nazionali.
8. Il contratto a tempo determinato, di cui al comma 6, non potrà in nessun caso essere rinnovato o prorogato con la stessa persona per un periodo superiore ai cinque anni complessivi.
9. Nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 2, della legge 18 aprile 1962, n. 230 la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli ed il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza.
10. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Trova applicazione l'art. 36, comma 8 del D. Lgs. n. 29/1993.
11. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
13. Il servizio prestato ai sensi del
presente articolo è valutabile ai fini dell'accesso ad altro rapporto
di lavoro del comparto, come previsto dall'art. 57, comma 4.
ART. 20
TELELAVORO
1. Le amministrazioni potranno realizzare progetti di telelavoro, con le modalità previste dall'accordo quadro nazionale sottoscritto il 23 marzo 2000, ivi compreso il sistema di relazioni sindacali previsto dall'accordo stesso.
2. La contrattazione integrativa potrà
disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specifiche esigenze della
amministrazione e dei lavoratori interessati e in particolare le materie
di cui all'art. 3, comma 5, dell'accordo quadro sopracitato.
ART. 21
LAVORO INTERINALE
1. Nel rispetto dei divieti posti dalla vigente disciplina legislativa, le amministrazioni, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di reclutamento ordinario, previste dallo stesso D. Lgs. n. 29/1993, possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
2. Il ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all'esigenza di contemperare l'efficienza operativa e l'economicità di gestione. In nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrà essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico, ovvero per prestazioni lavorative riconducibili alla categoria B.
3. Le amministrazioni possono utilizzare lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, secondo la disciplina del presente CCNL, senza superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa Amministrazione; il numero dei lavoratori determinato in base a tale percentuale è arrotondato, in caso di frazione, all'unità superiore.
4. I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino a programmi o a progetti di produttività presso l'amministrazione, hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti economici accessori. La contrattazione collettiva decentrata integrativa, in relazione alle caratteristiche organizzative delle amministrazioni, determina specifiche condizioni, criteri e modalità per la corresponsione di tali trattamenti accessori.
5. Le amministrazioni provvedono alla tempestiva informazione e consultazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 9 sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dai contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza, le amministrazioni forniscono l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n. 196.
6. I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo hanno diritto a partecipare, presso l'Amministrazione utilizzatrice, alle assemblee, indette dai soggetti sindacali di cui all'art. 10 dell'accordo collettivo quadro in materia di aspettative e permessi sindacali del 7.8.1998, che riguardino la generalità dei dipendenti. I lavoratori utilizzano le ore previste dallo specifico contratto collettivo delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno,
le amministrazioni forniscono ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 e
all'A.RA.N. informazioni sull'andamento a consuntivo, nell'anno precedente,
del numero, dei motivi, della durata e degli oneri dei contratti di fornitura
di lavoro temporaneo stipulati.
ART. 22
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
1. In apposita sequenza contrattuale,
da attivare entro 6 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL,
le parti firmatarie definiranno la disciplina contrattuale del contratto
di formazione e lavoro.
ART. 23
FORME CONTRATTUALI FLESSIBILI DI
LAVORO
1. In coerenza con le proprie esigenze istituzionali ed in un quadro di trasparenza gestionale, le amministrazioni perseguiranno l'obiettivo della maggiore possibile razionalizzazione dell'uso degli istituti di flessibilità del lavoro di cui all'art. 36, comma 7, del D. Lgs. n. 29/1993 con riferimento ai fini, ai contenuti ed alle modalità di applicazione di ciascun istituto.
2. Possono essere attivate, anche a
richiesta dei soggetti sindacali di cui all'articolo 9, forme di monitoraggio
e proposta sull'utilizzo degli istituti di flessibilità, assicurando,
a tal fine, la programmazione di due incontri ogni anno.
CAPO III - STRUTTURA DEL RAPPORTO
DI LAVORO
ART. 24
MANSIONI DEL LAVORATORE
1. Il presente articolo integra la disciplina delle mansioni previste dall'art. 56, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per la parte demandata alla contrattazione.
2. Ai fini della mobilità orizzontale disciplinata dall'art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 29/93, l'equivalenza delle mansioni va valutata dal punto di vista della professionalità comunque acquisita dal lavoratore. L'esercizio da parte dell'Amministrazione del potere di variare unilateralmente le mansioni deve essere giustificato da ragioni di servizio e non può, comunque, pregiudicare la posizione economica del lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nella stessa categoria non equivalenti nel senso sopra indicato può avvenire solo se l'Amministrazione si fa carico dei necessari interventi formativi e con il consenso del lavoratore. I lavoratori possono chiedere di essere inseriti in area diversa da quella di appartenenza, a parità di retribuzione; la richiesta viene valutata dall'Amministrazione in rapporto alle proprie esigenze organizzative, sulla base delle quali potrà trovare accoglimento, anche tenendo conto delle mansioni di pari contenuto professionale esplicate nell'area per la quale si effettua richiesta.
3. Ai fini della mobilità verticale
temporanea disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 del sopra citato art. 56,
sono considerate superiori le mansioni incluse nella categoria superiore
a quella ricoperta: il conferimento temporaneo di mansioni superiori può
avvenire solo nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso art. 56,
deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato, mediante
le procedure stabilite da ciascuna Amministrazione secondo i propri ordinamenti,
sulla base di criteri precostituiti, coerenti con l'organizzazione, che
tengano conto dei contenuti professionali delle mansioni da attribuire
e oggetto di consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 del
presente CCNL. Il provvedimento con cui le mansioni vengono affidate deve
contenere esplicitamente:
· l'indicazione nominativa
del dipendente sostituito
· le motivazioni della attribuzione
· il possesso degli eventuali
titoli professionali necessari
· l'esplicita quantificazione
della differenza economica da corrispondere, sull'intero trattamento stipendiale
e accessorio previsto per la categoria superiore, rapportata al periodo
per cui le mansioni sono affidate.
4. L'attribuzione di singoli compiti propri di posizioni professionali appartenenti alla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 56 citato e del presente articolo, a meno che questi compiti, integrati con quelli che rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti di autonomia e responsabilità propri della categoria superiore.
5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso previsto dall'art. 56, comma 5, del D. Lgs. n. 29/1993, al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la categoria superiore.
6. La disciplina sulle mansioni superiori, dettata dall'art. 56 del D. Lgs. n. 29/1993, come integrata dal presente articolo, entra in vigore dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
7. Alle mansioni superiori conferite antecedentemente alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL con atto scritto e formale del soggetto competente secondo l'ordinamento proprio di ciascuna Amministrazione e in corso alla predetta data non si applica la disciplina di cui al comma 6.
8. Le assegnazioni a mansioni superiori
di cui al comma precedente cessano comunque di produrre effetti trascorsi
dodici mesi dalla data di sottoscrizione definitiva del presente
CCNL.
ART. 25
ORARIO DI LAVORO
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è di norma suddiviso dall'Amministrazione in cinque giorni settimanali, con una pianificazione dei rientri che consenta la fruizione dei servizi, da parte degli utenti, nelle ore pomeridiane e che, comunque, assicuri l'ottimale funzionamento delle strutture.
2. L'articolazione dell'orario di servizio è determinata dai dirigenti responsabili e, negli atenei, dai direttori amministrativi, al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali. I criteri generali per tale articolazione sono oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9.
3. Le tipologie dell'orario di lavoro,
nel rispetto della programmazione dei servizi e delle attività formulata
dall'Amministrazione, sono improntate ai seguenti criteri di flessibilità,
che possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata
di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione
dell'orario di lavoro e dei servizi, in funzione di un'organica distribuzione
dei carichi di lavoro;
b) ricorso alla programmazione di
calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori
alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione
al periodo di riferimento;
c) orario flessibile giornaliero,
che consiste nel consentire di anticipare o posticipare l'orario di entrata
o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al
nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto
il personale addetto alla medesima struttura. In tali ipotesi deve essere
garantita la presenza in servizio del personale necessario in determinate
fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
d) turnazione, che consiste nella
rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario;
e) priorità nell'impiego flessibile,
purchè compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro,
a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale
e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato
ai sensi della normativa vigente.
4. L'adattamento delle tipologie dell'orario di cui al comma 3 alle esigenze delle amministrazioni è oggetto di contrattazione integrativa.
5. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d'orario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all'autofinanziamento.
6. L'orario di lavoro massimo giornaliero, salva diversa disciplina riferita a particolari tipologie di prestazione professionale, è di 9 ore.
7. La pausa dell'orario di lavoro giornaliero
non può essere inferiore a 30 minuti.
ART. 26
LAVORO NOTTURNO
1. La materia di cui al presente articolo
sarà ridefinita in apposita sequenza contrattuale da attivare entro
tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL con i
soggetti sindacali firmatari.
ART. 27
CONTO ORE INDIVIDUALE
1. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario - che dovranno essere debitamente autorizzate e prestate dal lavoratore - possono essere accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative, tenuto conto delle esigenze organizzative.
2. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo.
3. Ove sussistano improrogabili esigenze
organizzative che non consentano la fruizione di detti riposi entro il
periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario saranno retribuite.
ART. 28
FERIE, FESTIVITÀ DEL SANTO
PATRONO E RECUPERO FESTIVITÀ SOPPRESSE
1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi previsti per prestazioni di lavoro straordinario e quelli collegati ad effettive prestazioni di servizio.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purchè ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'articolo 30 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio.
10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per più di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie, può chiedere, ove possibile, di prestare servizio presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni della categoria ed area professionale di appartenenza.
11. Le ferie autorizzate o in corso
di fruizione possono essere sospese o interrotte per indifferibili motivi
di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese
documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella
località dalla quale è stato richiamato, nonché all'indennità
di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre
diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di
ferie non goduto.
12. In caso di comprovata impossibilità
di usufruire delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere
fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
13. Le ferie sono sospese da malattie
debitamente documentate che si protraggano per più di 3 giorni o
diano luogo a ricovero ospedaliero. L'Amministrazione deve essere posta
in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti
dovuti.
14. Le assenze per malattia non riducono
il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano per l'intero anno
solare. In tal caso la fruizione delle ferie è previamente autorizzata
dal dirigente responsabile, in relazione alle esigenze di servizio, anche
in deroga ai termini di cui al comma 12.
15. Fermo restando il disposto del
comma 9, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie
spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio,
si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento
economico di cui al comma 1.
ART. 29
RIPOSO SETTIMANALE
1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettante a ciascun dipendente è fissato in un numero pari a quello delle domeniche presenti nell'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito entro la settimana successiva.
3. Il riposo settimanale non è
rinunciabile e non può essere monetizzato.
4. Restano ferme le particolari disposizioni
contenute nelle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.
ART. 30
PERMESSI RETRIBUITI
1. A domanda del dipendente e sulla base di apposita documentazione, sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi:
2. A domanda del dipendente possono
inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso complessivi per
nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente
documentati anche mediante autocertificazione.
3. Il dipendente ha altresì
diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono
essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e
sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente
spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario
e quelli legati all'effettiva prestazione.
6. Trovano applicazione le modifiche alla legge n. 104/1992 introdotte dalla legge n. 53/2000 in materia di assistenza a portatori di handicap.
8. Nell'ambito delle disposizioni previste
dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché dal regolamento approvato
con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione
civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale
alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea
articolazione degli orari di lavoro.
ART. 31
CONGEDI PARENTALI
1. Sono operative, in quanto immediatamente
applicabili, le disposizioni contenute nella legge n. 53/2000 in materia
di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e paternità.
Entro un anno dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, le parti
firmatarie procederanno ad eventuali modifiche e/o integrazioni della disciplina
di cui al presente articolo, in conseguenza dell'entrata in vigore del
T.U. di cui all'articolo 15 della legge n. 53/2000. Fino alla definizione
dell'accordo di cui al presente comma sono fatte salve le disposizioni
più favorevoli di cui all'art. 23, comma 8, del CCNL 21.5.1996,
ferma restando l'alternatività per la lavoratrice madre o per il
lavoratore padre.
2. Alle lavoratrici madri in astensione
obbligatoria dal lavoro ai sensi dell' articolo 4 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204 e della legge n. 53/2000, spetta l'intera retribuzione fissa
mensile nonchè le quote di trattamento economico accessorio fisse
e ricorrenti.
3. L'astensione facoltativa dal lavoro
previsto per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri è disciplinato
dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e dalla legge 9 dicembre 1977, n.
903, come modificate e integrate dalla legge n. 53/2000.
4. Al rientro al lavoro del lavoratore
a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto
dall'articolo 17 della legge n. 53/2000.
ART. 32
CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA
E DI STUDIO
1. Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari o per documentati motivi di studio, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, commi 2 e 4, della legge n. 53/2000.
2. I periodi di congedo di cui al comma
1 non si cumulano con le assenze per malattia previste dagli articoli 34
e 36.
3. Trovano applicazione l' articolo
4, comma 3, nonché gli articoli 5 e 6 della legge n. 53/2000; in
apposita sequenza contrattuale, da attivare con i soggetti sindacali firmatari
entro sei mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, in relazione
anche a quanto ivi previsto dall'articolo 45, saranno definite le modalità
applicative, anche per quanto concerne le percentuali massime dei lavoratori
che possono avvalersi di tali congedi.
4. Continua ad applicarsi l'articolo
9 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319.
ART. 33
PERMESSI BREVI
1. Può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno. Tale limite è incrementato di ulteriori 18 ore annue nel caso di permessi richiesti per documentate esigenze di salute.
2. La richiesta dei permessi deve essere
formulata in tempo utile per consentire l'adozione delle misure organizzative
necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a
recuperare le ore non lavorate non oltre il mese successivo, secondo le
disposizioni del dirigente o del funzionario responsabile. Nel caso in
cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente
decurtata.
ART. 34
ASSENZE PER MALATTIA
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.
3. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Amministrazione procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento disposto a richiesta del dipendente, questi sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. Qualora si accerti invece che il dipendente può essere impiegato in mansioni di altra area della stessa categoria o in mansioni di categoria immediatamente inferiore, l'Amministrazione provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di una categoria immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detta categoria, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti.
6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
8. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente:
10. L'Amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, in particolare dall'art. 10 del D.P.R. n. 567/1987.
11. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Amministrazione, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo.
12. Il dipendente assente per malattia, ancorchè formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo dalla malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.
13. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione, al fine di consentirle un'eventuale azione di risarcimento nei riguardi del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.
14. In caso di gravi patologie che
richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi
dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente
articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital anche
quelli di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni anzidetti di assenza
spetta l'intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i
criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione
relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante
della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura
sanitaria pubblica.
ART. 35
ALTRE ASSENZE
1. Ai dipendenti sono concessi, in
aggiunta a quanto previsto dal presente CCNL, periodi di assenza dal servizio
nei casi, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalle specifiche
disposizioni normative che li disciplinano.
ART. 36
INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE
DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica e, comunque, non oltre i periodi di conservazione del posto ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2. In tali periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 34, comma 8, lett. a).
2. Nel caso in cui l'assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 34, comma 8, lett. a), per tutti i periodi di conservazione del posto, ai sensi del comma 1.
3. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne il procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione dei rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.
4. Trova applicazione l'art. 34, comma 14, in materia di assenze dovute a terapie invalidanti.
5. Nell'ipotesi in cui l'assenza si
protragga oltre i periodi di conservazione del posto, previsti nei precedenti
commi 1 e 2, l'Amministrazione può valutare l'opportunità,
in base alle proprie esigenze organizzative, di non considerare automaticamente
risolto il rapporto di lavoro dei dipendente, fermo restando che tale ulteriore
periodo non è valutabile ai fini giuridici ed economici.
CAPO IV - ESTINZIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO
ART. 37
CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati dagli artt. 34, 36 e 42 del presente CCNL, ha luogo:
ART. 38
OBBLIGHI DELLE PARTI
1. In caso di dimissioni volontarie il dipendente deve darne comunicazione per iscritto all'Amministrazione.
2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'Amministrazione, quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera
a) dell' art. 37, comma 1, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene
automaticamente al verificarsi della condizione prevista, senza obbligo
per l'Amministrazione di dare il preavviso o di erogare la corrispondente
indennità sostitutiva ed opera dal primo giorno del mese successivo
a quello del compimento dell'età prevista salvo diversa volontà
del dipendente. Nell'ipotesi di cui all'art. 37, comma 1, lettera c), l'Amministrazione
corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso
secondo quanto stabilito dall'articolo 2122 c.c.
ART. 39
RECESSO CON PREAVVISO
1. Salvo il caso di risoluzione automatica
del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti
gli altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del
rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva
dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
|
|
- fino a 5 |
|
- oltre 5 e fino a 10 |
|
- oltre 10 |
|
2. In caso di dimissioni i termini di preavviso sono ridotti della metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal giorno 16 di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha il diritto di trattenere su quanto da essa dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
5. E' in facoltà della parte
che riceve la disdetta di risolvere il rapporto di lavoro, sia all'inizio
sia durante il preavviso con il consenso dell'altra parte.
CAPO V - NORME DISCIPLINARI
ART. 40
DOVERI DEL DIPENDENTE
1. Il dipendente conforma la sua condotta
al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno
e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e
imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il
rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri
ed altrui.
2. Il comportamento del dipendente
deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia
nel raggiungimento dei fini istituzionali delle amministrazioni, nell'interesse
degli utenti.
3. In tale specifico contesto, tenuto
conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio,
il dipendente deve in particolare:
ART. 41
SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
2. Le amministrazioni, salvo il
caso del rimprovero verbale, non possono adottare alcun provvedimento disciplinare
nei confronti dei dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito
- da effettuarsi tempestivamente, e, comunque, non oltre i 20 giorni da
quando l'ufficio competente, individuato dalle amministrazioni in conformità
ai propri ordinamenti, è venuto a conoscenza del fatto e senza aver
sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla formale contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo
59, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, la sanzione da comminare non sia
di sua competenza, il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora, ai fini del comma 2, segnala entro venti giorni da quando ne ha
avuto conoscenza all'ufficio competente, ai sensi del comma 4 dell' art.
59 citato, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento.
5. Al dipendente o su sua espressa
delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti
istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve
concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell'addebito.
Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento
si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni
addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate
al comma 1; quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere
disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione
all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
10.Per quanto non previsto dalla presente
disposizione si rinvia all'art 59 del D. Lgs. n. 29/1993.
ART. 42
CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del D. Lgs n. 29 del 1993, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
2. La recidiva nelle infrazioni
previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio di riferimento,
comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito
dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata, nel rispetto della dignità personale del dipendente, per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. La sanzione disciplinare, dal rimprovero scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
8. Il procedimento disciplinare,
ai sensi dell'art. 41, comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui
sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza
definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga
nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'Amministrazione venga
a conoscenza di fatti che possano dar luogo ad una sanzione disciplinare
solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare
è avviato nei termini previsti dall' art. 41, comma 2, dalla data
di conoscenza della sentenza.
9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi dei comma 8 è riattivato entro 180 giorni da quando l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
10.Al codice disciplinare di cui al
presente articolo deve essere data pubblicità mediante affissione
in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti entro quindici
giorni dalla data di stipulazione del presente CCNL. Tale forma di pubblicità
è tassativa e non può essere sostituita da altre. Il codice
disciplinare si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.
ART 43
SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO
DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento
cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è
valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
ART. 44
SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI
PROCEDIMENTO PENALE
1. Il dipendente che sia colpito da
misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio
dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato
di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere
sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in
cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione
della libertà personale, qualora egli sia stato rinviato a giudizio
per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali
da comportare, se accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento ai sensi dell'art. 42, commi 6 e 7.
3. L'Amministrazione, cessato lo stato
di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può
prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza
definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione,
nei casi previsti dall' art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n.
55 , come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992,
n. 16.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti
si applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplinare
e procedimento penale dall'art. 42, commi 8 e 9.
6. Al dipendente sospeso dal servizio
ai sensi dei presente articolo sono corrisposti una indennità pari
al 50 per cento della retribuzione fissa mensile e l'assegno per il nucleo
familiare, ove spettante, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque
denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva
di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto
nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare viene
conguagliato con quanto sarebbe stato dovuto al lavoratore, se fosse rimasto
in servizio.
8. Quando vi sia stata sospensione
cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore
a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata
di diritto e il dipendente è riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito dei procedimento
penale.
CAPO VI - ISTITUTI DI PECULIARE
INTERESSE
ART. 45
FORMAZIONE PROFESSIONALE
1. La formazione professionale continua del personale costituisce uno strumento fondamentale per la crescita del personale e per l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati dalle amministrazioni; queste, in coerenza con gli obiettivi e gli impegni anche di carattere finanziario delineati dall'accordo per il lavoro pubblico del marzo 1997, mettono fattivamente a disposizione, anche nel quadro di iniziative nazionali promosse dalla CRUI, le proprie risorse formative allo scopo di promuovere e valorizzare la preparazione e l'aggiornamento del personale.
2. L'aggiornamento e la formazione professionali possono essere obbligatori o facoltativi e riguardano tutto il personale, con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi compreso quello distaccato o comandato.
3. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante corsi teorico - pratici, di intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dalle singole amministrazioni.
4. Le iniziative di formazione e aggiornamento del personale in servizio si svolgono sulla base di programmi definiti dalle amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. e), con i seguenti criteri e modalità operativi:
- i programmi debbono evidenziare puntualmente
gli obiettivi formativi e gli standard quantitativi e qualitativi previsti;
- le attività formative preordinate
ad offrire opportunità di sviluppo professionale e retributivo debbono
essere finalizzate all'acquisizione ed all'approfondimento dei contenuti
di professionalità oggetto delle prove di selezione e debbono prevedere
adeguate forme di verifica finale;
- in sede di redazione dei programmi
si terrà presente, nella misura massima possibile, l'esigenza di
assicurare, oltre che la trasparenza circa gli obiettivi e le metodologie
della formazione - che possono prevedere anche una loro organizzazione
sotto forma di stages - la trasferibilità, in tutto il comparto,
delle esperienze formative maturate;
- la certificazione relativa alle
attività formative deve dare compiutamente conto del percorso formativo
e degli esiti in termini di qualificazione professionale aggiuntiva raggiunta;
- la formazione e l'aggiornamento
obbligatori sono svolti in orario di lavoro ed hanno per oggetto l'adeguamento
delle competenze professionali alle esigenze anche innovative di riorganizzazione
e sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi;
- in attuazione del contratto integrativo
di cui all'art. 4, comma 2, lett. e) del presente CCNL, il Direttore Amministrativo
individua, tenuto conto anche delle domande e delle disponibilità
acquisite, il personale destinatario dei programmi di formazione e aggiornamento,
fornendo comunque a tutti, a rotazione, l'opportunità di parteciparvi
e, in ogni caso, in modo da assicurare, in particolare, tempestive opportunità
formative a coloro che maturino i requisiti di anzianità per partecipare
alle procedure selettive preordinate alle progressioni economiche e di
categoria;
- verrà data informazione successiva
ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 delle attività formative
svolte, dei partecipanti e degli esiti della stessa attività formativa
anche rispetto ai risultati attesi.
5. La frequenza ai corsi obbligatori e facoltativi, organizzati direttamente dalle amministrazioni, anche in consorzio o sotto la loro vigilanza, nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nel precedente comma, purchè prevedano modalità di verifica finale, dà luogo a crediti formativi, validi in tutto il comparto, valutabili ai fini dei passaggi dei dipendenti all'interno delle categorie da una posizione economica all'altra e della progressione verticale.
6. Al fine di definire modalità attuative dei criteri di cui al comma 4, è costituito un gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti delle OO.SS. firmatarie e dell'A.RA.N. Il gruppo terrà conto delle linee programmatiche espresse dalla CRUI in materia.
7. Il personale può concorrere nell'attività di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti.
8. L'individuazione del predetto personale che collabora all'attività di formazione e aggiornamento avviene secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle amministrazioni, privilegiando la competenza specifica nelle materie di insegnamento.
9. L'attività di aggiornamento
e formazione di cui al comma 7, se svolta fuori orario di lavoro, è
remunerata in via forfettaria sulle risorse disponibili, con un compenso
orario di £. 50.000 lorde. Se l'attività in questione è
svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella
misura del 20%. La misura dei compensi può essere modificata dalle
amministrazioni in relazione a specifiche connotazioni di complessità
dei corsi, fino ad un massimo di £ 120.000 orarie lorde.
ART. 46
TRASFERIMENTI
1.Al fine di favorire l'attuazione dei trasferimenti del personale del comparto, ciascuna Amministrazione comunica entro il 31 gennaio di ciascun anno alle altre amministrazioni del comparto stesso l'elenco dei posti che intendono coprire nel corso dell'anno, elenco che le amministrazioni riceventi portano a conoscenza del personale con idonei mezzi di pubblicità.
2. Il dipendente che ha ottenuto l'assenso al trasferimento dall'Amministrazione di destinazione deve chiedere il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza. Decorsi 30 giorni dalla richiesta, l'assenso si intende rilasciato. L'eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato.
3. Il rapporto di lavoro prosegue senza
interruzioni con l'Amministrazione di destinazione e al dipendente è
garantita la posizione retributiva maturata nell'Amministrazione di provenienza
e la continuità della posizione pensionistica e previdenziale.
ART. 47
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
E TUTELA DELLA PRIVACY
1.Le amministrazioni sono tenute a compiere gli atti formali necessari per eliminare fiscalità burocratiche che possano aggravare l'adempimento degli obblighi dei dipendenti, nonché per dare completa attuazione alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e autocertificazione.
2. Le amministrazioni sono tenute,
altresì, alla tutela della privacy del dipendente, secondo le disposizioni
vigenti, in particolare per quanto concerne le certificazioni mediche.
ART. 48
PATROCINIO LEGALE DEL DIPENDENTE
PER FATTI COMMESSI NELL'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI UFFICIO
1. L'Amministrazione, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente, per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio.
2. Il dipendente, eventualmente condannato
con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli
commessi con dolo o colpa grave, dovrà rimborsare all'Amministrazione
tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa.
ART. 49
MENSE E SERVIZI SOCIALI
1. In materia di mense o servizi sostitutivi nonché di servizi sociali sono confermate le disposizioni dell'art. 3 della legge 29 gennaio 1986, n. 23 e dall'art. 21, commi 1 e 6 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319.
2. Nell'ipotesi in cui le amministrazioni
decidano - compatibilmente con le disponibilità di bilancio - di
erogare buoni pasto, l'erogazione viene fatta in applicazione dei seguenti
criteri:
- nel caso di orario di lavoro settimanale
articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative,
a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa
o altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro;
- per la singola giornata lavorativa
nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore
alle sei ore, con la relativa pausa prevista, all'interno della quale va
consumato il pasto;
- per la giornata lavorativa nella
quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario,
almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista,
all'interno della quale va consumato il pasto.
3. Nelle unità lavorative aventi servizio mensa con contributo a carico dei dipendenti, il buono pasto coprirà la quota a loro carico, fino all'ammontare massimo previsto e comunque non oltre il corrispettivo di un pasto tipo.
4. Trovano applicazione le vigenti
disposizioni ai fini del trattamento fiscale e previdenziale relativamente
alle materie di cui al presente articolo.
ART. 50
INDENNITA' DI RISCHIO DA RADIAZIONI
1.L'indennità di rischio da
radiazioni resta disciplinata dall'art. 20 del D.P.R. n.319/90.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
ART. 51
NORME PER IL PERSONALE CHE OPERA
PRESSO LE AZIENDE POLICLINICO UNIVERSITARIO E LE STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE.
1. In attesa dell'espletamento delle
procedure di cui all'art. 45, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993, tenuto conto
del disposto di cui all'art. 8, comma 5 del D.Lgs. 517/99 che prevede l'emanazione
di appositi decreti interministeriali ai fini del trasferimento o utilizzazione
del personale tecnico amministrativo presso le aziende ivi definite, alle
categorie di personale definite dai commi 1 e 2 dell'art. 53 del CCNL 21.5.96,
continua ad applicarsi il contratto del comparto Università.
2. Ai fini di assicurare l'omogeneità
dei trattamenti sul territorio nazionale e di tenere conto delle evoluzioni
delle professioni sanitarie, sarà definita entro 12 mesi dalla stipula
del presente contratto una tabella nazionale delle corrispondenze tra le
figure professionali previsti dal presente CCNL e quelli previsti dal CCNL
del comparto Sanità. Tale tabella verrà aggiornata, ove reso
necessario da eventuali innovazioni nelle professioni sanitarie, esclusivamente
in sede di CCNL.
3. Dalla data di definizione della tabella di cui al comma precedente, al personale di cui al comma 1 verrà corrisposta l'indennità di equiparazione di cui all'art. 31 del D.P.R. 761/79 calcolata con riferimento alle corrispondenze professionali definite dalla suddetta tabella.
4. Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2, al predetto personale di cui al comma 1, in servizio alla data di stipula del presente CCNL, continuano ad essere corrisposte le indennità di cui all'art. 31 del DPR n. 761/79 con riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze in essere con le figure del personale del servizio sanitario nazionale e con riferimento al trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti nel comparto sanità. Ugualmente fino alla definizione della stessa tabella di cui al comma 2, l'incremento dell'indennità di ateneo - rispetto ai corrispondenti valori stabiliti dal CCNL 5.9.1996 - prevista dall'art. 65 non viene considerata ai fini del trattamento economico di cui al citato articolo 31 del D.P.R. n. 761/79, salvo eventuale riassorbimento.
5. Le Università, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, attiveranno apposite procedure da concludere entro un anno dalla stipula del presente contratto per l'inquadramento, nell' apposita area della categoria elevate professionalità, del personale laureato medico ed odontoiatra in servizio alla data del 23.2.2000 e in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 9 bis, del CCNL 17. 7.1997, integrativo del CCNL 21.5.1996.
6. Uno specifico accordo prevederà apposita disciplina per il personale di cui all'art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992, ferme restando le funzioni assistenziali mediche attualmente svolte previste dalle stesse disposizioni; gli eventuali oneri saranno coperti a valere sulle risorse destinate alla produttività collettiva ed individuale e al miglioramento dei servizi, determinate dal presente CCNL.
ART. 52
COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI
1. In apposita sequenza contrattuale, da attivare entro sei mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL con i soggetti sindacali firmatari, sarà ridefinito il trattamento giuridico ed economico, compresi gli aumenti della retribuzione fondamentale ed accessoria, dei collaboratori ed esperti linguistici.
ART. 53
ASSISTENTI EX ISEF
2. Nel rispetto dei gradi di autonomia
e di responsabilità previsti per tale categoria, i dipendenti di
cui al comma 1 collaborano con i responsabili dei corsi, nel quadro della
programmazione dell'attività scientifica e didattica definita dai
competenti organi accademici. In particolare, il suddetto personale, secondo
quanto previsto dallo statuto e nell'ambito delle direttive dei responsabili
dei corsi, svolge le esercitazioni, assiste gli studenti e collabora alla
correzione degli elaborati, svolgendo, altresì, tutte quelle ulteriori
prestazioni che siano connesse con l'organizzazione delle attività
ad esso spettanti e di quelle inerenti alla valutazione degli studenti.
PARTE SECONDA
TITOLO I
REVISIONE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
ART. 54
OBIETTIVI
La revisione del sistema di classificazione del personale secondo le linee definite negli articoli seguenti persegue le finalità del progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro, delle opportunità di crescita professionale, della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi:
· coerenza tra esigenze organizzative
e sistema di classificazione;
· valorizzazione delle risorse
umane attraverso il riconoscimento delle professionalità, della
qualità delle prestazioni individuali e delle competenze acquisite
attraverso la formazione e l'esperienza lavorativa;
· coerenza tra sistemi di incentivazione
e obiettivi dell'organizzazione;
· flessibilità gestionale;
Alle finalità di cui al comma
1 sono correlati adeguati ed organici interventi formativi secondo quanto
previsto dall'art. 45.
ART. 55
IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL
PERSONALE
1. Il sistema di classificazione del personale è articolato in quattro categorie di cui una riservata alle elevate professionalità, denominate rispettivamente B, C, D, EP (Elevate Specifiche Tipologie Professionali).
2. Alle categorie professionali corrispondono insiemi affini di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una gamma di attività lavorative, descritte, secondo il diverso grado di autonomia e di responsabilità, attraverso apposite declaratorie, articolate nelle aree riportate nell'allegato A.
3. Ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, all'interno di ciascuna categoria e area tutte le mansioni sono esigibili in quanto professionalmente equivalenti fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali e previa, quando occorra, apposita formazione professionale. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.
4. L'assegnazione temporanea di mansioni proprie delle categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa è regolata dall'art. 56 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come integrato dall'art. 24 del presente CCNL.
5. L'accesso a ciascuna categoria avviene nella posizione economica iniziale con progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria secondo quanto previsto dall'art. 56 del presente CCNL. In via eccezionale, l'accesso può avvenire nella posizione B3, anziché all'iniziale B1, per particolari professionalità che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell'attività lavorativa, come previsto dal successivo art. 57, comma 4.
6. Per l'accesso alle categorie, fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, commi 2 e 4, sono richiesti i titoli di studio descritti nella Tabella A.
7. In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente è collocato nella posizione economica immediatamente inferiore della categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di passaggio a categoria superiore.
8. Al personale proveniente per processi
di mobilità da altre amministrazioni del comparto resta attribuita
la categoria e la posizione economica conseguite nell'Amministrazione di
provenienza.
ART. 56
PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO
DELLA CATEGORIA
1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'attribuzione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successive posizioni economiche indicate nella tabella E.
2. Nell'ambito della categoria i passaggi a posizione economica immediatamente superiore avverranno attraverso meccanismi selettivi, attivati con cadenza biennale, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 59. Ai fini della partecipazione a detti meccanismi selettivi gli interessati debbono aver maturato 3 anni di servizio nella posizione economica immediatamente inferiore.
3. Il personale in servizio inquadrato nella categoria B, posizione economica B1, che, alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL, abbia maturato 12 mesi di anzianità, è inserito nella posizione economica B2, previa apposita formazione.
4. I neo assunti nella categoria B, permarranno nella posizione economica B1 per 12 mesi, trascorsi i quali saranno inseriti nella posizione economica successiva previa apposita formazione.
5. Il finanziamento della progressione economica avverrà attraverso le risorse indicate all'art. 68, comma 2, lettera a) in stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento del servizio, di innovazione e di maggiore efficienza.
6. I passaggi alle posizioni economiche
immediatamente superiori sono disposti nel numero consentito dalla disponibilità
delle risorse a ciò finalizzate dal presente contratto e dal contratto
integrativo.
ART. 57
PROGRESSIONE VERTICALE NEL SISTEMA
DI CLASSIFICAZIONE
1. Le procedure attuative del presente articolo sono preventivamente individuate dalle amministrazioni con atti regolamentari improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, del D. Lgs. n.29/1993.
2. I Regolamenti di Ateneo nell'ambito delle dotazioni organiche prevederanno modalità di espletamento di procedure selettive per l'accesso a ciascuna categoria, riservate al personale in servizio della categoria immediatamente inferiore, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l'accesso esterno qualora il dipendente abbia un'anzianità di servizio di 5 anni nella categoria di appartenenza o nelle ex-qualifiche ivi confluite, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. Va salvaguardato comunque un adeguato accesso dall'esterno.
3. I regolamenti di Ateneo, ai fini della progressione verticale, si ispireranno a criteri di valutazione delle competenze professionali acquisite e conseguenti all'esperienza professionale risultante dal curriculum del dipendente nonché verificate da apposite prove di esame dimensionate in relazione ai livelli di professionalità richiesta per ciascuna categoria, con adeguato riconoscimento della formazione certificata secondo il sistema dei crediti formativi. In ogni caso i regolamenti di Ateneo dovranno prevedere adeguata valorizzazione del possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno a ciascuna categoria. Trovano applicazione gli articoli 6, comma 3, lettera n), e 7, comma 1, lettera d).
4. Sia per l'accesso esterno che interno, i regolamenti di Ateneo possono prevedere, oltre ai requisiti richiesti in linea generale per l'accesso alla categoria, requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa. Gli stessi regolamenti possono, altresì, prevedere la valutazione del servizio prestato con contratto a tempo determinato di cui all'art. 19.
5. I regolamenti di Ateneo di cui al comma 2 sono oggetto di informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9.
6. Il numero dei posti di organico da destinare ai passaggi alla categoria immediatamente superiore e all'accesso esterno è definito dalle amministrazioni - nella percentuale, per le procedure di cui al comma 2, pari al 50% dei posti da coprire calcolati su base annua - nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, oggetto di consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9. In tali incontri, saranno presi in esame anche i fabbisogni quantitativi e/o qualitativi di personale, derivanti dalla costituzione di nuove strutture o dal loro potenziamento, e gli eventuali connessi interventi formativi necessari. Sullo stato di attuazione della programmazione si svolgeranno incontri con periodicità semestrale con gli stessi soggetti sindacali.
7. Anche i posti destinati ai passaggi alla categoria immediatamente superiore sono coperti mediante accesso dall'esterno se la selezione di cui al comma 3 ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno le professionalità da selezionare; in tale ultimo caso, le amministrazioni adottano un atto motivato, oggetto di informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9.
8. I dipendenti che vengano inquadrati
nella categoria immediatamente superiore a seguito delle procedure selettive
indette ai sensi del presente articolo non sono soggetti al periodo di
prova.
ART. 58
SISTEMA DI VALUTAZIONE
1. Ciascuna Amministrazione procede,
in coerenza con quanto previsto all'art. 4, comma 2, lett. b), alla valutazione
delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti ai fini:
- della corresponsione dei compensi
incentivanti di cui all'art. 68, comma 2, lett. d);
- della progressione economica, per
quanto attiene gli indicatori di cui all'art. 59, comma 2, lettere b) e
c);
2. La valutazione per la progressione economica si effettua in modo coordinato con i tempi e con le modalità di espletamento dei meccanismi selettivi previsti per tale progressione.
La valutazione di cui al comma 1 è
effettuata, sulla base dei criteri generali oggetto di informazione e,
a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art.
9, dal responsabile della struttura in cui l'interessato ha prestato la
sua attività ed è tempestivamente comunicata al dipendente.
Il dipendente, ricevuta la informazione, può, entro 15 giorni, formulare
proprie osservazioni, sulle quali deve essere acquisito il parere di un
apposito comitato presieduto dal Direttore Amministrativo e composto secondo
modalità e criteri definiti dalle singole amministrazioni, oggetto
di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'articolo 9.
In caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Il comitato,
il cui funzionamento non deve comportare oneri di spesa, delibera entro
20 giorni.
ART. 59
CRITERI DI SELEZIONE AI FINI DELLA
PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA
1. I criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria sono oggetto di contrattazione integrativa. Ove questa non venga conclusa entro 60 giorni - prorogabili di ulteriori 30 giorni - dalla data di entrata in vigore del presente CCNL si applicano i criteri generali di cui ai commi successivi.
2. Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo di cui al comma precedente, la selezione viene effettuata tenendo conto dei seguenti indicatori ponderati, come previsto ai successivi commi 3, 4, 5 e 6, in relazione al diverso livello di professionalità espresso dalle 4 categorie:
4. Rispetto al punteggio complessivo,
agli indicatori definiti nel comma 2, nella categoria D viene riservato:
- alla lettera a): fino a 20%;
- alla lettera b): fino a 20%;
- alla lettera c): fino a 25%;
- alla lettera d): fino a 15%;
- alla lettera e): fino a 20%.
5. Rispetto al punteggio complessivo,
agli indicatori definiti nel comma 2, nella categoria C viene riservato:
- alla lettera a): fino a 20%;
- alla lettera b): fino a 25%;
- alla lettera c): fino a 20%;
- alla lettera d): fino a 15%;
- alla lettera e): fino a 20%.
6. Rispetto al punteggio complessivo,
agli indicatori definiti nel comma 2, nella categoria B viene riservato:
- alla lettera a): fino a 25%;
- alla lettera b): fino a 20%;
- alla lettera c): fino a 20%;
- alla lettera d): fino a 20%;
- alla lettera e): fino a 15%.
7. In prima applicazione, allo scopo
di snellire le procedure selettive attivate ai fini della progressione
economica all'interno della categoria, le stesse dovranno essere effettuate
senza tener conto dell'indicatore di cui al comma 2, lettera a) ed essere
concluse entro il 31.12.2001. Nelle procedure di cui al presente comma,
l'anzianità di cui all'articolo 56, comma 2, è riferita al
servizio prestato nella ex qualifica di appartenenza.
ART. 60
CATEGORIA EP
1. In considerazione dell'alto contenuto
di professionalità richiesto al personale inquadrato nella categoria
EP, per tale personale valgono le specifiche disposizioni contenute nei
commi seguenti.
2. L'orario di lavoro è di
36 ore settimanali medie trimestrali. La presenza in servizio viene assicurata
correlandola in modo flessibile all'orario di servizio della struttura
di appartenenza, tenendo conto delle esigenze e dei criteri organizzativi
dell'Amministrazione.
3. La formazione e l'aggiornamento
professionale del personale della categoria EP sono assunti dalle amministrazioni
come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle
competenze allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo
di riferimento; conseguentemente, la partecipazione alle iniziative di
formazione inserite in appositi percorsi anche individuali, su proposta
degli interessati o comunque, concordati con gli organi statutari e/o con
i dirigenti, viene considerata servizio utile a tutti gli effetti e i relativi
oneri sono a carico della Amministrazione.
4. Fino ad un massimo di 36 ore annue
retribuite, da utilizzare in periodi compatibili con le esigenze di servizio,
al personale di cui al presente articolo può essere consentita la
partecipazione a qualificate iniziative di aggiornamento professionale
e formazione. L'Amministrazione deve formalizzare un eventuale, motivato
diniego entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione fatta dall'interessato.
Qualora l'Amministrazione riconosca l'effettiva connessione di tali iniziative
con l'attività di servizio, può, nell'ambito delle proprie
disponibilità di bilancio, contribuire anche integralmente alla
spesa sostenuta e debitamente documentata.
5. Le amministrazioni favoriscono
la partecipazione del personale di categoria EP ai progetti di ricerca
finanziati da committenti pubblici o privati, all'interno delle strategie
e dei piani delle amministrazioni stesse.
6. Il personale della categoria EP
ha diritto ad essere riconosciuto autore - o coautore - delle ricerche
a cui lavora. Salvo che l'Amministrazione non ritenga di pubblicare i risultati
della ricerca nell'ambito dei propri programmi editoriali, l'autore ha
diritto alla pubblicazione in proprio, fatto salvo l'eventuale vincolo
di segretezza.
7. Le amministrazioni considerano
di particolare interesse ai fini dell'arricchimento professionale lo svolgimento
da parte del personale della categoria EP, di attività nelle ipotesi
elencate all'art. 58, comma 6, lettere da a) a f), del D. Lgs. n. 29/1993,
previa autorizzazione dell'Amministrazione, senza utilizzare le strutture
dell'Amministrazione stessa e fuori dell'orario di lavoro. Il diniego di
autorizzazione deve essere adeguatamente motivato; decorsi 20 giorni dalla
richiesta di autorizzazione, questa si intende rilasciata.
ART. 61
CONFERIMENTO E REVOCA DI INCARICHI
AL PERSONALE DELLA CATEGORIA EP
1. Le amministrazioni possono conferire al personale della categoria EP, incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali ovvero funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad ordini professionali o, comunque, alta qualificazione e specializzazione.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, fatti salvi quelli conferiti al personale di cui all'art. 51, secondo gli appositi atti convenzionali, sono conferiti dal Direttore Amministrativo o da altro organo individuato secondo gli ordinamenti delle amministrazioni - previa determinazione da parte delle amministrazioni di criteri generali - per un periodo non superiore a 5 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Tali criteri generali saranno oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9.
3. Per il conferimento degli incarichi le amministrazioni tengono conto - rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e professionali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza acquisite dal personale della categoria EP.
4. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
5. I risultati dell'attività svolta dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono oggetto di valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'Amministrazione, di cui deve essere data informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 62. Le amministrazioni, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persone di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 4.
6. La revoca o la cessazione dell'incarico
comporta la perdita della connessa retribuzione accessoria, fermo restando
il diritto del dipendente di essere adibito a mansioni congrue con la categoria
di appartenenza, nonché il diritto alla retribuzione di posizione
nella misura minima.
ART.62
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RETRIBUZIONE
DI RISULTATO
1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria EP è composto dall'indennità di ateneo, dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. La retribuzione di posizione e di risultato assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale 21/5/96, compreso il compenso per il lavoro straordinario con l'esclusione dell'indennità di ateneo, dell'indennità di rischio da radiazioni di cui all'articolo 50 del presente CCNL, nonchè dei compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di £. 6.000.000 ad un massimo di £. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità.
2. L'importo minimo di posizione di cui al comma 1 è attribuito a tutto il personale appartenente alla categoria EP. Gli importi superiori al minimo di posizione sono attribuiti in corrispondenza dell'affidamento di incarichi correlati a particolari responsabilità gestionali ovvero di funzioni professionali richiedenti l'iscrizione ad albi professionali o comunque alta qualificazione o specializzazione, secondo quanto previsto dall'art. 61, comma 1. Ciascuna Amministrazione stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia di incarico previamente individuata.
3. La retribuzione di risultato è finalizzata a remunerare i risultati espressi da ciascun dipendente in termini di efficienza/produttività a seguito della valutazione effettuata secondo quanto previsto dall'art. 61, comma 5. L'importo della retribuzione di risultato eventualmente spettante è compreso tra il 10 % e il 30% della retribuzione di posizione attribuita.
4. Al finanziamento della retribuzione
di posizione e della retribuzione di risultato è destinato in ciascuna
Amministrazione un apposito fondo, costituito come previsto dall'art. 70.
ART. 63
INDENNITA' DI RESPONSABILITÀ
1. Le amministrazioni, in base alle proprie finalità istituzionali, individuano posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità e verificano la disponibilità di personale professionalmente qualificato appartenente alle categorie B, C e D ai fini della attribuzione di tali posizioni e funzioni. Le relative determinazioni sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9.
2. A seguito della verifica di cui al comma 1, le amministrazioni, sulla base di criteri generali oggetto di contrattazione integrativa, correlano alle posizioni e funzioni individuate ai sensi del comma 1 un'indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta.
3. Al personale appartenente alla categoria D, possono inoltre essere conferiti specifici, qualificati incarichi di responsabilità - amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche - sulla base di criteri generali oggetto di informazione, e a richiesta di concertazione, con i soggetti sindacali di cui all'art. 9. Tali incarichi saranno retribuiti con un'indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta.
4. L'importo dell' indennità attribuita ai sensi del precedente comma è compreso tra un minimo di £. 2.000.000 ed un massimo di £. 10.000.000, di cui un terzo è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. La valutazione dei risultati è effettuata annualmente con le stesse modalità di cui all'art. 61, comma 5.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono attribuite a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 2, lett. b).
6. I criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui al comma 1 sono definiti dalle amministrazioni. Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, che possono chiedere al riguardo un incontro.
7. Le amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le posizioni e le funzioni di cui al comma 1 secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
8. Le indennità di cui ai precedenti
commi cessano di essere corrisposte qualora i dipendenti non siano più
adibiti alle posizioni organizzative e alle funzioni specialistiche e di
responsabilità di cui ai commi 1 e 3.
PARTE TERZA
TITOLO I
TRATTAMENTO ECONOMICO
ART. 64
INCREMENTI TABELLARI ED EFFETTI
DEI NUOVI STIPENDI
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'applicazione dell'art. 1 del CCNL del 5.9.1996 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella D, alle scadenze ivi previste.
2. A seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 1, i valori economici dei trattamenti correlati alle posizioni iniziali e di sviluppo del nuovo sistema di classificazione di cui al presente CCNL sono rideterminati secondo le indicazioni delle allegate tabelle E1 ed E2 e con le decorrenze ivi previste.
3. Sono confermate l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità negli importi spettanti al personale in servizio alla data di stipulazione del presente contratto. Al personale neo-assunto è attribuita l'indennità integrativa speciale nella misura prevista per la posizione economica iniziale di ciascuna categoria; al personale neo-assunto nella posizione economica B3 ai sensi dell'art. 55, comma 5, secondo periodo, è attribuita l'indennità integrativa speciale nella misura prevista per detta posizione economica.
4. Nei confronti del personale cessato
o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di
vigenza della parte economica del presente CCNL 1998-1999, gli incrementi
di cui al presente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze
e negli importi previsti nella tabella D, ai fini della determinazione
del trattamento di quiescenza e dell'equo indennizzo. Agli effetti dell'indennità
premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso,
nonché di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano
solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
ART. 65
INCREMENTO DELL'INDENNITÀ
DI ATENEO
1. A decorrere dal 31.12.1999 le misure individuali di indennità di ateneo previste dall'articolo 5 del CCNL 5.9.1996 sono rideterminate nelle misure indicate nella tabella F.
2. Per la copertura degli oneri conseguenti agli aumenti ed ai riallineamenti dell'indennità di cui al comma 1, si provvede attraverso la riduzione stabile del fondo di cui all'art. 42 del CCNL del 21.5.1996 così come previsto dall'art. 67, comma 1, lettera a) del presente CCNL.
3. L'indennità di cui al presente
articolo continua ad essere erogata con le modalità in corso.
ART. 66
LAVORO STRAORDINARIO
1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1999, alle finalità di cui all'art. 42, comma 2, lett. a) del CCNL del 21.5.96, detratte le somme destinate al medesimo titolo al personale delle ex qualifiche IX, I rs e II rs che dovranno finanziare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP.
2. Agli effetti della determinazione dei compensi per lavoro straordinario sono determinate tre tariffe corrispondenti alle categorie B, C e D. Il calcolo è effettuato con riferimento rispettivamente alle posizioni economiche B3, C4 e D2.
3. Le parti si incontrano a livello
di Amministrazione per valutare le condizioni che hanno reso necessario
l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni
che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante
opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati
a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art. 67, in sede
di contrattazione integrativa.
ART. 67
FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE
E PER LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ED INDIVIDUALE
1. Presso ciascuna Amministrazione, a decorrere dall'anno 2000, sono destinate alla attuazione delle progressioni economiche orizzontali nel nuovo sistema di classificazione del personale, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:
a) Le risorse di cui all'art. 3 del CCNL 5.9.1996, con riferimento all'anno 1999, determinate al netto delle seguenti voci:
· un importo pari al 2.92% del
monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto,
destinato agli aumenti ed al riallineamento dell'indennità di ateneo
ai sensi dell'art. 65 del presente CCNL;
· compensi accessori ivi comprese
le risorse per il lavoro straordinario, ad eccezione dell'indennità
di ateneo, destinati nell'anno 1999 al personale delle ex qualifiche IX,
I rs e II rs. Tali risorse confluiscono nel fondo di cui all'art. 70 del
presente CCNL;
· risorse per la corresponsione
dei compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 66, comma 1, del
presente CCNL.
b) le eventuali risorse aggiuntive
destinate nell'anno 1999 al trattamento accessorio ai sensi dell'art. 42
del CCNL 21/5/96 e dell'art. 4 del CCNL 5/9/96, nel rispetto delle effettive
disponibilità di bilancio delle singole amministrazioni;
c) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;
d) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni, realizzate successivamente all'anno 1999;
e) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
f) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;
g) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'articolo 66 del presente CCNL;
2. Le amministrazioni che alla data di stipula del presente CCNL non avessero ancora determinato il trattamento accessorio per l'anno 1999 quantificheranno le risorse di cui al comma 1, lett. a) e lett. b) con riferimento all'anno 1998.
3. Le amministrazioni destineranno di anno in anno risorse proprie - nel rispetto dei limiti di bilancio e comunque in misura non superiore all'1,55% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto - al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano il controllo di gestione e la valutazione della produttività e dei risultati.
4. In caso di attivazione di nuovi
servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento
di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni
del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione
delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino
un incremento stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, nell'ambito
della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art.
6 del D. Lgs. n. 29/1993, valutano anche l'entità delle risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio
del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano
la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.
ART. 68
UTILIZZO DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI
ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ED INDIVIDUALE
1. Le risorse di cui all'art. 67 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali.
2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 67 sono utilizzate per:
d) erogare compensi diretti ad
incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso
la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo
e/o individuale, secondo quanto previsto dall'art. 58;
e) incentivare le specifiche attività
e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'articolo
67, c. 1, lett. f), del presente CCNL.
3. Al termine dell'esercizio finanziario, le somme destinate ai passaggi a posizioni retributive superiori nell'ambito della stessa categoria, rapportate su base annua, vengono trasferite permanentemente dal fondo nei competenti capitoli di bilancio delle singole amministrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 2, lettera a), terzo periodo del presente articolo.
4. Le somme non utilizzate o non attribuite
con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario
sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo, fatta salva
la specifica finalizzazione già definita.
ART. 69
COLLEGAMENTO TRA PRODUTTIVITÀ
ED INCENTIVI
1. La attribuzione dei compensi di
cui all'art. 68, comma 2, lett. d), è strettamente correlata ad
effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo
dei servizi ed è quindi attuata, in unica soluzione ovvero secondo
modalità definite a livello di Amministrazione, dopo la necessaria
verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali
conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati secondo
la disciplina del D. Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 70
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE
E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELLA CATEGORIA ELEVATE PROFESSIONALITÀ
1. A decorrere dal 31.12.1999, e a valere dall'anno 2000, è costituito presso ciascuna Amministrazione un fondo destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per il personale della categoria EP secondo quanto previsto dall'art. 62 del presente CCNL.
2. Il fondo è alimentato dalle seguente risorse:
a. Le somme relative ai compensi per
lavoro straordinario destinate nell'anno 1999 al personale appartenente
alle ex qualifiche IX, I rs e II rs;
b. I compensi accessori, ad eccezione
dell'indennità di ateneo, destinati nell'anno 1999 al personale
appartenente alle ex qualifiche IX, I rs e II rs; le amministrazioni che
alla data di stipula del presente CCNL non avessero ancora determinato
il trattamento accessorio per l'anno 1999 quantificheranno le predette
risorse con riferimento all'anno 1998;
c. Ulteriori risorse, a carico dei
bilanci delle singole amministrazioni, entro il limite dello 0,45% del
monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto.
3. Le risorse destinate alla retribuzione
di risultato variano da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del fondo.
4. Le somme eventualmente già
corrisposte nell'anno 2000 per i compensi accessori, compresi i compensi
per lavoro straordinario, saranno conguagliati all'atto della attribuzione
della retribuzione di posizione e di risultato per il medesimo anno.
ART. 71
RIEQUILIBRIO NELLA DESTINAZIONE
DELLE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
1. Nel caso in cui la somma delle risorse
di cui all'articolo 67, comma 3, e quelle di cui all'articolo 70, comma
2, lettera c) sia inferiore al 2% del monte salari 1997 di Amministrazione
riferito al personale del comparto, tali disponibilità sono ripartite
tra le finalità di cui all'articolo 68, comma 2, lettere b), d)
e quelle di cui all'articolo 70, comma 2 lettera c), nel rispetto delle
proporzioni definite dai valori massimi ivi indicati.
ART. 72
FINANZIAMENTO DELLA PROGRESSIONE
ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA.
1. Ai fini della attivazione degli
istituti previsti dal nuovo sistema di classificazione, le amministrazioni
destinano al Fondo di cui all'art. 67, per le finalità di cui all'art.
68, comma 2, lett. a), risorse pari allo 0,3% del monte salari 1997 di
Amministrazione riferito al personale del comparto, a valere sulle disponibilità
economiche del biennio economico 2000/2001 aventi carattere di certezza
e continuità. Le procedure selettive sono espletate secondo quanto
previsto dall'art. 59, comma 7.
ART. 73
DISAPPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI
IN CONTRASTO CON LA DISCIPLINA CONTRATTUALE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO
1. Nelle ipotesi di disapplicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, di disposizioni legislative, regolamentari o di atti amministrativi che abbiano attribuito trattamenti economici in contrasto con quelli previsti o confermati dal presente CCNL, i più elevati compensi, assimilabili al trattamento fondamentale per il loro carattere di fissità e di continuità, eventualmente percepiti dal personale sono riassorbiti nei limiti degli incrementi previsti dall'art. 64; la eventuale differenza viene mantenuta ad personam.
2. I risparmi di spesa conseguenti
alla applicazione del comma 1, nonché quelli correlati alla disapplicazione
di disposizioni riguardanti il trattamento economico accessorio, incrementano
le risorse dell'art. 67 destinate alle progressioni economiche e alla produttività
collettiva ed individuale secondo la disciplina dell'art. 68.
PARTE IV
TITOLO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 74
NORME DI INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
IN SERVIZIO NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE E NORME FINALI TRANSITORIE
1. Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL sono soppresse le qualifiche funzionali di cui al CCNL 21/5/1996. Dalla stessa data il personale in servizio è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione costituito da quattro categorie - B, C, D, ed EP - con la attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico tabellare in godimento secondo la tabella B di corrispondenze per il primo inquadramento nella nuova classificazione. Il personale in servizio è, altresì, assegnato alle aree previste dal nuovo sistema di classificazione secondo la tabella A di corrispondenza tra le vecchie aree funzionali e le nuove aree.
2. Sono portate a compimento le procedure di selezione bandite alla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL. I vincitori sono automaticamente collocati nel nuovo sistema di classificazione, secondo la tabella B di cui al comma 1, con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale per la decorrenza della nuova posizione acquisita a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione.
3. Con effetto dalla data di stipulazionedel presente CCNL il personale dipendente inquadrato nella ex V qualifica funzionale a seguito di concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di II grado è inquadrato nella categoria C, posizione economica C1.
4. Con effetto dalla data di stipulazione del presente CCNL il personale dipendente inquadrato nella ex VII qualifica funzionale a seguito di concorso pubblico per l'accesso al quale era richiesto il possesso del diploma di laurea è inquadrato nella categoria D,posizione economica D1.
5. In prima applicazione e comunque entro il limite delle risorse di cui al successivo comma 7, le amministrazioni provvederanno, a:
a)inquadrare nella categoria EP,
posizione economica EP1, con effetto dalla data di sottoscrizione definitiva
del presente CCNL, il personale laureato appartenente alla ex VIII qualifica
che svolga incarichi, conferiti con atto formale anteriormente al 1/1/1998,
per il cui espletamento è richiesta l'abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato, architetto o ingegnere;
b)inquadrare nella categoria EP,
posizione
economica EP1, con effetto dalla data di sottoscrizione definitiva del
presente CCNL, il personale della ex VIII qualifica di cui al comma 2 dell'art.
46 del CCNL 21/5/96, non inquadrato ai sensi del successivo comma 3 dello
stesso art. 46, con riassorbimento dell'indennità di cui al comma
2 del medesimo art. 46;
c)attuare procedure selettive, che
tengano conto anche dei titoli professionali di cui all'art. 59, comma
2, lett. b), d) ed e), da concludere entro il 31.12.2001, per la progressione
verticale di personale, con un'anzianità di servizio di almeno 5
anni nella ex qualifica alla data di sottoscrizione definitiva del
presente CCNL, appartenente alle ex qualifiche V, VII ed VIII per il passaggio,
rispettivamente, alle categorie C, D ed EP; i predetti passaggi avranno
decorrenza dal 31/12/2000. Tra i titoli professionali di cui sopra, nelle
procedure per il passaggio alle categorie C e D costituiscono titoli valutabili
il superamento di concorsi rispettivamente per l'accesso alle ex qualifiche
V e VII; costituiscono, altresì, titoli valutabili le idoneità
conseguite in concorsi per ex qualifiche superiori.
6. All'attuazione delle finalità indicate nei commi 3 e 4, sono appositamente dedicate risorse che derivano dalle disponibilità complessive del comparto, destinate al rinnovo del presente CCNL. Entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL e comunque non oltre la stipula del biennio economico successivo, si procederà ad una verifica delle somme effettivamente impiegate dalle amministrazioni. L'eventuale differenza rilevata rispetto alla quantificazione operata nella redazione dei prospetti riepilogativi dei costi del CCNL, sarà computata in aumento o in diminuzione delle disponibilità finanziarie per il biennio economico 2000-2001.
7. Per le finalità di cui al comma 5 sono appositamente dedicate risorse complessivamente pari allo 0,3% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto, calcolate su base annua. Le amministrazioni che nel periodo tra l'1.1.1998 e la data di stipulazione del CCNL abbiano bandito procedure selettive per realizzare le medesime finalità di cui al citato comma 5, riducono lo 0,3% in misura corrispondente all'onere dei passaggi realizzati che si traducono in passaggi di categoria secondo il nuovo ordinamento. In tale caso la stessa riduzione è portata in aumento del fondo di cui all'art. 67 per le finalità di cui all'art. 68, comma 2, lett. a).
8. Il personale di cui all'art. 45, comma 1, del CCNL 21/5/96, non ancora inquadrato ai sensi del successivo comma 2 dello stesso articolo 45, confluirà nella categoria corrispondente del nuovo sistema di classificazione, in base alla qualifica immediatamente superiore con riassorbimento dell'indennità di cui al predetto comma 1.
9. Il personale di cui all'art. 46, comma 1, del CCNL 21/5/96, già di VII qualifica, non ancora inquadrato ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo 46, confluirà nella categoria corrispondente del nuovo sistema di classificazione in base alla qualifica immediatamente superiore con riassorbimento dell'indennità di cui al predetto comma 1.
10. Il personale inquadrato nella categoria
immediatamente superiore ai sensi del presente articolo non è soggetto
al periodo di prova di cui all'articolo 17.
ART. 75
NORMA DI SALVAGUARDIA CON RIFERIMENTO
ALL'ARTICOLO 72 DEL D.Lgs. n. 29/1993
1. Continuano ad applicarsi le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali non incompatibili con le clausole del presente CCNL. In apposita sequenza contrattuale le parti redigeranno un testo coordinato delle disposizioni vigenti e definiranno gli istituti attinenti agli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro non disciplinati dal presente CCNL, in particolare le seguenti materie:
a) arbitrato e conciliazione;
b) TFR e fondi pensione;
c) diritto allo studio;
d) trattamento di missione;
e) tutela di dipendenti in particolari
condizioni psico-fisiche (art. 11 D.P.R. n. 319/1990);
f) valutazione dell'anzianità
di servizio, ivi compresi i casi di mobilità intercompartimentale
(art. 16 legge 808/77);
g) copertura assicurativa (art. 8
D.P.R. n. 319/1990);
h) coordinamento della normativa di
cui all'articolo 32 del presente CCNL con gli articoli 69 e 70 del T.U.
n. 3/1957.
i) applicazione del sistema di valutazione
di cui all'articolo 58 ai dipendenti in distacco sindacale.
TABELLA A
1. Appartengono alle seguenti categorie
i lavoratori che svolgono attività caratterizzate rispettivamente
da:
a) CATEGORIA B
- Grado di autonomia: svolgimento
di compiti sulla base di procedure prestabilite;
- Grado di responsabilità:
relativa alla corretta esecuzione delle procedure;
b) CATEGORIA C
- Grado di autonomia: svolgimento
di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità,
basate su criteri parzialmente prestabiliti;
- Grado di responsabilità relativa
alla correttezza complessiva delle procedure gestite;
c) CATEGORIA D
- Grado di autonomia: svolgimento
di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite;
- Grado di responsabilità:
relativa alla correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni adottate;
d) CATEGORIA EP
- Grado di autonomia: relativa alla
soluzione di problemi complessi di carattere organizzativo e\o professionale;
- Grado di responsabilità:
relativo alla qualità ed economicità dei risultati ottenuti.
2. Per l'accesso esterno nella nuova griglia di classificazione sono richiesti i seguenti titoli, integrabili dai Regolamenti di Ateneo con eventuali requisiti professionali specifici in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa:
a) CATEGORIA B - titolo di studio di
scuola d'obbligo più eventuale qualificazione professionale;
b) CATEGORIA C - diploma di scuola
secondaria di secondo grado;
c) CATEGORIA D - diploma di laurea;
d) CATEGORIA EP - laurea e abilitazione
professionale ovvero laurea e particolare qualificazione professionale.
3. Nelle categorie B, C, D ed EP sono rispettivamente individuate le seguenti aree:
- CATEGORIA B: Area amministrativa;
Area servizi generali e tecnici; Area socio-sanitaria.
- CATEGORIA C: Area amministrativa;
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria;
Area Biblioteche.
- CATEGORIA D: Area amministrativa-gestionale;
Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati; Area socio-sanitaria;
Area biblioteche.
- CATEGORIA EP: Area amministrativa
- gestionale; Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati;
Area medico - odontoiatrica e socio-sanitaria; Area Biblioteche.
Le attività delle scienze motorie sono attribuite all'Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati della categoria C e D.
4. Dalla data di stipulazione del presente CCNL le preesistenti aree funzionali confluiscono nelle nuove aree, di cui al comma 1, secondo lo schema di corrispondenza descritto nei commi seguenti per ciascuna categoria.
5. Nella categoria B confluiscono :
- nell'Area amministrativa: l'area
funzionale amministrativo- contabile della ex IV e della ex V qualifica;
- nella Area servizi generali e tecnici:
l'area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari della ex II,
della ex III e della ex V qualifica; l'area funzionale dei servizi generali
tecnici, ausiliari e delle biblioteche della ex IV qualifica; l'area funzionale
tecnico-scientifica della ex IV e della ex V qualifica; l'area funzionale
delle strutture di elaborazione dati della ex V qualifica; l'area funzionale
delle biblioteche della ex V qualifica;
- nella Area socio-sanitaria: l'area
funzionale socio-sanitaria della ex IV e della ex V qualifica.
6. Nella categoria C confluiscono:
- nell'Area amministrativa: l'area
funzionale amministrativo- contabile della ex VI e della ex VII qualifica;
- nell'Area tecnica, tecnico - scientifica
ed elaborazione dati: l'area funzionale dei servizi generali ausiliari
e tecnici della ex VI e della ex VII qualifica; l'area funzionale tecnico-scientifica
della ex VI qualifica; l'area funzionale tecnico-scientifica della ex VII
qualifica con esclusione dei profili socio-sanitari e delle professionalità
socio-sanitarie del profilo di collaboratore tecnico; l'area funzionale
delle strutture di elaborazione dati della ex VI e della ex VII qualifica;
- nell'Area socio-sanitaria: l'area
funzionale socio-sanitaria della ex VI qualifica; l'area funzionale tecnico
scientifica e socio-sanitaria della ex VII qualifica limitatamente ai profili
socio-sanitari e alle professionalità socio-sanitarie del profilo
di collaboratore tecnico.
- nell'Area biblioteche: l'area funzionale
delle biblioteche della ex VI e della ex VII qualifica.
7. Nella categoria D confluiscono:
- nell'Area amministrativa- gestionale:
l'area funzionale amministrativo-contabile della ex VIII qualifica;
- nell'Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati: l'area funzionale dei servizi generali tecnici ed
ausiliari della ex VIII qualifica; l'area funzionale tecnico- scientifica
e socio-sanitaria della ex VIII qualifica con esclusione delle professionalità
socio-sanitarie del profilo di funzionario tecnico; l'area funzionale delle
strutture di elaborazione dati della ex VIII qualifica;
- nell'Area socio-sanitaria: l'area
funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria della ex VIII qualifica
limitatamente alle professionalità socio-sanitarie del profilo di
funzionario tecnico.
- nell'Area biblioteche: l'area funzionale
delle biblioteche della ex VIII qualifica.
8. Nella categoria EP confluiscono:
- nell'Area amministrativa- gestionale:
l'area funzionale amministrativo-contabile della ex IX qualifica;
- nell'Area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati: l'area funzionale dei servizi generali tecnici ed
ausiliari dell'ex I RS e dell'ex II RS; l'area funzionale tecnico-scientifica
e socio sanitaria dell'ex I RS e della ex II RS con esclusione delle professionalità
socio-sanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del profilo di coordinatore
generale tecnico; l'area funzionale delle strutture di elaborazione dati
dell'ex I RS e dell'ex II RS;
- nell'Area medico -odontoiatrica
e socio-sanitaria: l'area funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria
dell'ex I RS e dell'ex II RS limitatamente alle professionalità
socio-sanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del profilo di coordinatore
generale tecnico.
- nell'Area biblioteche: l'area funzionale
delle biblioteche dell'ex I RS e dell'ex II RS.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
Al fine di razionalizzare l'utilizzo
dei rapporti di lavoro flessibili, le parti concordano sull'opportunità
che l'eventuale utilizzo di rapporti di lavoro parasubordinato tenga conto
della complessiva programmazione dell'uso delle diverse tipologie di lavoro
flessibile previste dall'art. 36, comma 7, del D. Lgs. n. 29/1993.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Le parti convengono sull'opportunità di verificare congiuntamente la ricaduta in termini di efficienza ed efficacia dei servizi e di valorizzazione delle professionalità conseguente alla strutturazione delle aree individuate nell'ambito di ciascuna categoria, una volta trascorso un significativo periodo di tempo dall'attuazione del nuovo ordinamento professionale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti convengono che l'articolo 72 del presente CCNL troverà applicazione previa acquisizione da parte dell'A.RA.N. del prescritto atto di indirizzo del Comitato di settore.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL e UIL del comparto Università esprimono profonda insoddisfazione per la conclusione del negoziato per quanto attiene ai lettori di madrelingua e collaboratori ed esperti linguistici ed auspicano che la ripresa della trattativa possa valorizzare le intese positive a cui la discussione era giunta, rimovendo le rigidità che hanno impedito una conclusione compiuta nell'ambito dell'intesa odierna, nei tempi tecnici strettamente necessari.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL e UIL del comparto Università, nell'esprimere soddisfazione per la soluzione adottata per il personale precario ex art. 19, comma 9 bis, del CCNL 1994 - 1997, sottolineano la propria insoddisfazione perché non è stato parimenti risolto il problema presente nei policlinici del precariato delle qualifiche inferiori. Dichiarano sin d'ora di impegnarsi affinché, utilizzando al meglio gli strumenti contrattuali, il confronto fra le parti porti a trovare idonea soluzione al fine di non disperdere professionalità acquisite da anni.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL e UIL del comparto Università dichiarano la propria insoddisfazione perché in questo testo contrattuale non siano state introdotte regole per i contratti di lavoro autonomo coordinato e continuativo. Comunque riaffermano il diritto di questi lavoratori ad una specifica tutela contrattuale e dichiarano che considerano abusiva l'utilizzazione di questo strumento contrattuale per attività ordinarie svolte non in autonomia, ma sotto la direzione di organi dell'amministrazione. Eserciteranno in proposito la più attenta vigilanza.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Federazione CONFSAL - SNALS - UNIVERSITÀ - CISAPUNI ritiene debba trovare sollecita soluzione negli Atenei il problema del personale laureato che collabora alla didattica, alla ricerca ed alla assistenza, assunto con qualifiche inferiori alla VII.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Federazione CONFSAL - SNALS - UNIVERSITÀ - CISAPUNI considera parziale ed insufficiente la soluzione emersa per le V e VII qualifiche in quanto non è stata data a tutte la possibilità, anche attraverso un corso di formazione, di essere inquadrate, rispettivamente, nelle categorie C e D.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Federazione CONFSAL - SNALS - UNIVERSITA' - CISAPUNI ritiene debba trovare applicazione negli Atenei il passaggio nella categoria EP delle figure professionali previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 116 del 27.01.92 nonché dell'art. 78 del D.Lgs. n. 230 del 13.03.95.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Il CSA della CISAL Università,
pur valutando gli aspetti positivi e innovativi del CCNL, dichiara di non
condividere molti degli istituti contrattuali sui quali ha già espresso
notevoli riserve nel corso delle trattative non firmando alcuna pre-intesa.
La sottoscrizione del presente CCNL
è motivata dall'esigenza di consentire al CSA della CISAL Università
di poter partecipare alle trattative per il secondo biennio economico,
alla stesura delle nuove tabelle equiparative del personale delle facoltà
mediche e soprattutto di poter partecipare alla contrattazione integrativa
decentrata nei singoli Atenei.
Durante la trattativa il CSA della
CISAL Università ha sollecitato e sostenuto diverse richieste fondamentali
che sono state solo in parte accolte dall'ARAN, altre non hanno trovato,
al momento, accoglienza.
In particolare ci riferiamo a:
- per la parte economica, gli incrementi
stipendiali non hanno tenuto conto nè della sperequazione pregressa
con gli altri comparti del pubblico impiego nè dell'inflazione reale
evidenziata dal crollo del potere d'acquisto dei salari dei lavoratori
del comparto;
- non si è affermato
con forza l'obbligo di relazioni sindacali vincolanti e trasparenti a livello
di contrattazione integrativa decentrata per eliminare rischi di clientelismo
sia nel processo di ricollocazione del personale nelle fasce economiche
e nelle categorie professionali sia nelle progressioni di carriera;
- i costi per la definizione
del nuovo ordinamento non prevedono l'impiego di risorse economiche aggiuntive
reali ma si distolgono risorse dal fondo incentivante;
- non si prevede nel CCNL e
conseguentemente nella contrattazione collettiva integrativa, per il personale
operante nelle Facoltà mediche una distinta disciplina normativa
ed ordinamentale oltre alla dotazione di un proprio budget nel rispetto
dell'art. 2 comma 1 del D.L. 517/99;
- non vengono definite le competenze,
i metodi e ambiti di contrattazione delle RSU e dei singoli eletti;
- non è citato nel CCNL
che le tabelle equiparative tra personale operante nelle facoltà
mediche e SSN che dovranno essere definite entro un anno dalla stipula
del CCNL, devono tenere conto oltre che della corrispondenza tra profili
professionali anche delle mansioni realmente svolte ed attribuite al dipendente
con atto formale
- non vengono incrementati
in modo significativo i fondi da destinare alla formazione e aggiornamento
professionale;
- non sono completamente definite
le code contrattuali riferite sopratutto ai VI° livelli sociosanitari
ex 312/80 e non beneficiari della legge 21/91;
- non obbliga le Amministrazioni
a stanziare finanziamenti aggiuntivi per favorire gli scorrimenti verticali
ed orizzontali;
- nel nuovo sistema di classificazione
non si è previsto come da noi richiesto la collocazione di tutti
i V° livelli nella categoria C e tutti i VII° nella categoria D;
- inquadramento nell'ambito
della docenza dei lettori;
- inquadramento nell'area della
dirigenza del personale del ruolo ad esaurimento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti firmatarie - tenuto conto
che il presente CCNL è stato sottoscritto in periodo in cui di norma
il personale fruisce delle ferie estive - concordano che, ove sia stato
previsto che taluni adempimenti a cura delle amministrazioni debbano essere
ultimati entro 30 ovvero 60 giorni dalla data di sottoscrizione del CCNL
stesso, tali termini si intendono prorogati fino a non oltre, rispettivamente,
i mesi di settembre e di ottobre.