Schema di decreto legislativo

Istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF )e norme relative all'Osservatorio vesuviano

 

 

Testo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29.01.1999

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

Come è noto, con il decreto legislativo n. 204 del 5.6.1998 è stata definita una nuova disciplina per il riordino e la razionalizzazione del sistema ricerca, in attuazione dei principi di delega contenuti nell'articolo 11, comma 1, lettera d) e 18, comma 1, lettere c) d) e) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

In particolare, sono state stabilite le procedure per la programmazione nazionale degli interventi nel settore della ricerca scientifica e tecnologica e sono stati individuati gli organi e le rispettive competenze. Per realizzare la riforma è stato necessario intervenire con ulteriori provvedimenti di riordino degli enti di ricerca esistenti. Sono già stati varati gli schemi dei provvedimenti di riordino dell'ASI, del CNR, dell'ENEA.

Il decreto legislativo che si propone prevede il riordino degli osservatori astronomici e astrofisici definiti dall'articolo 8 della legge 168/89 quali enti di ricerca non strumentali, ma disciplinati con una normativa (DPR 382/80) che li ha assimilati finora alle istituzioni universitarie. Si rammenta da ultimo, che l'articolo 1, commi 87-95 della legge 23.12.1996, n. 662, e l'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 hanno previsto per gli osservatori e per le università una identica disciplina in materia di autonomia finanziaria e di gestione degli organici.

La legge 537/93 conteneva una delega all'articolo 5, comma 24, per la riorganizzazione degli osservatori astronomici ed astrofisici in un unico ente.

Sulla base di tale disposizione fu predisposto un decreto legislativo che prevedeva l'accorpamento degli osservatori esistenti in un ente unico, denominato INDAA, con la finalità di programmare, promuovere e coordinare la ricerca nello specifico settore.

Tuttavia, tale progetto non trovò al momento l'accordo della comunità scientifica e le commissioni parlamentari espressero parere negativo. Lo schema di provvedimento pertanto non fu emanato.

Negli anni seguenti è maturata nella comunità scientifica la convinzione che il settore dell'astronomia e dell'astrofisica può trarre grande giovamento da una riforma globale che consenta di unificare la rete degli osservatori, allo scopo di coordinare le attività di ricerca nei campi dell'astronomia, dell'astrofisica e della fisica cosmica.

Tale soluzione consente infatti di utilizzare al meglio le risorse umane e finanziarie per la partecipazione a progetti di ricerca internazionali e la gestione di grandi apparecchiature scientifiche.

La crescente interazione fra enti di ricerca e università, favorita peraltro da una serie di provvedimenti legislativi volti a stimolare la mobilità dei ricercatori, dovrebbe fugare ogni dubbio sul rischio di una separazione fra l'attività degli osservatori e quella delle strutture universitarie e degli enti di ricerca operanti nel settore.

Il provvedimento si compone di 15 articoli e tiene conto in larga misura delle disposizioni adottate per il C.N.R..

L'articolo 1 prevede l'istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), come ente di ricerca non strumentale, ad ordinamento speciale, con personalità di diritto pubblico, nel quale confluiranno gli osservatori astronomici e astrofisici, che ne costituiranno la rete scientifica..

L'articolo 2 elenca le funzioni INAF quale ente promotore di ricerche, il quale peraltro progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali finalizzati anche alla costruzione e alla gestione di grandi apparecchiature scientifiche.

L'Istituto potrà collaborare anche con altri soggetti pubblici e privati nonché con le università nel campo della ricerca. In convenzione con le Istituzioni universitarie potrà svolgere altresì attività di formazione per il conseguimento di titoli di dottorati di ricerca e di formazione continua, permanente e ricorrente.

Sarà compito dall'Istituto divulgare la conoscenza astronomica nella scuola e nella società e svolgere attività di consulenza scientifica per le pubbliche amministrazioni.

All'ente è riconosciuta un'ampia autonomia ai fini della istituzione di consorzi e fondazioni con soggetti pubblici e privati e di partecipazione a società anche con apporto finanziario maggioritario al capitale sociale (articolo 3).

L'articolo 4 elenca e stabilisce la composizione e la competenza degli organi degli istituti.

Il presidente verrà nominato con le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5.6.1998, n. 204.

Il Consiglio direttivo, cui è affidata la programmazione delle attività scientifiche e amministrative, è composto in maniera da garantire la rappresentanza dell'intera comunità scientifica degli astronomi dell'Istituto e dei professori e ricercatori universitari inquadrati nei settori scientifico-disciplinari di astronomia e astrofisica. Esso è presieduto dal presidente e composto da otto membri, uno dei quali designato dal Ministro, due eletti, nel loro ambito, dagli astronomi ordinari dell'Istituto, e due eletti, nel loro ambito, dai professori universitari afferenti al settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica. Dei restanti due membri, due sono eletti dagli astronomi associati e dai professori universitari associati, e uno dai ricercatori astronomi e dai ricercatori universitari dello specifico settore disciplinare, congiuntamente nel loro ambito.

Al collegio dei revisori sono affidate le attività di verifica amministrativo-contabile previste dall'articolo 2403 del codice civile. La composizione è rimessa ai regolamenti dell'Istituto assicurando la presenza di un componente effettivo, che assume le funzioni di presidente e uno supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e un componente effettivo designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Tutti i membri dovranno essere iscritti al registro dei revisori contabili.

E' prevista anche l'assunzione di un direttore amministrativo, con contratto di diritto privato, cui sono affidati compiti di gestione e di esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo.

Con l'articolo 5 si prevede l'istituzione di un apposito comitato per la valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività dell'ente.

L'articolo 6 prevede che l'attività dell'INAF si svolga in coerenza con gli obiettivi fissati dal piano nazionale di ricerca, secondo un piano triennale in cui viene ricompresa la programmazione del fabbisogno di personale. Il piano è approvato entro 90 giorni dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa l'acquisizione del parere del Ministro del tesoro.

Con l'articolo 7 si disciplina l'autonomia regolamentare dell'Istituto il quale potrà adottare regolamenti ispirati ai principi e ai criteri ivi indicati concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture, nonché l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed il personale. E' prevista tra l'altro, così come già introdotta per il CNR, la deroga ai limiti sulle anticipazioni per la fornitura di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità, tenendo conto del fatto che per tali forniture (spesso pezzi unici) la concessione di maggiore anticipazione può determinare un ribasso del prezzo.

I regolamenti dovranno, comunque, prevedere un'organizzazione dell'ente in non più di tre dipartimenti, che saranno articolati in strutture operative. Ad uno dei dipartimenti sarà affidato il coordinamento degli attuali osservatori astronomici e astrofisici, i quali saranno opportunamente riordinati come strutture dotate di autonomia scientifica, amministrativa e contabile. Un altro dipartimento di coordinamento scientifico nazionale dovrà assicurare l'interazione con la ricerca scientifica universitaria e con altri enti di ricerca. Il terzo assicurerà le attività e i servizi di supporto strumentale.

Con l'articolo 9 sono indicate le risorse finanziarie di cui potrà disporre l'INAF; oltre al contributo ministeriale, l'ente potrà avvalersi di contributi a carico del fondo integrativo speciale istituito dal decreto legislativo n. 204/98, da altri proventi derivanti da finanziamenti dell'Unione europea, da attività per conto terzi e da ogni altra possibile fonte di finanziamento.

Con l'articolo 10 è stabilito che sono soggette ad approvazione del MURST le delibere dell'ente concernenti il piano triennale di attività ed i relativi aggiornamenti nonché i regolamenti. L'INAF dovrà trasmettere al MURST, al Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica e alla funzione pubblica anche i bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti nonché una relazione annuale sull'attività svolta.

In analogia a quanto previsto per ENEA, ASI, CNR, è stabilito, altresì, che i conti consuntivi dell'ente siano sottoposti al controllo successivo della Corte dei Conti al fine di riferire annualmente al Parlamento, con esclusione di controlli di regolarità su singoli atti di gestione.

Con l'articolo 11 si prevede che con i propri regolamenti l'INAF potrà istituire i ruoli specifici del personale di ricerca e del personale tecnico e amministrativo in conformità alla normativa prevista per gli osservatori astronomici e astrofisici.

Resta pertanto, sostanzialmente inalterato lo stato giuridico ed economico per tutto il personale di ricerca; il personale tecnico e amministrativo è inquadrato nel corrispondente ruolo, e nelle corrispondenti qualifiche e profili professionali mantenendo il trattamento previsto dall'ordinamento vigente fino alla applicazione dei contratti collettivi previsti dall'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Per l'accesso ai ruoli degli astronomi straordinari e associati e dei ricercatori astronomi troveranno applicazione, con alcune necessarie modificazioni e integrazioni, le procedure previste dalla recente legge n. 210 del 3 luglio 1998 che ha innovato profondamente la disciplina per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari.

L'articolo 12 prevede le varie forme di mobilità del personale fra l'INAF e le istituzioni universitarie consentendo anche agli studenti universitari di poter svolgere attività di tirocinio e stages formativi per la preparazione delle tesi di laurea nell'Istituto.

Con l'articolo 13 sono dettate le disposizioni transitorie.

Sarà costituito un apposito comitato, con le stesse modalità previste per il consiglio direttivo, con il compito di predisporre gli schemi dei regolamenti dell'Istituto entro sei mesi. Ove tale termine non venisse osservato, il comitato decadrebbe e verrebbe nominato un commissario.

Fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo, gli organi degli osservatori astronomici e astrofisici sono prorogati. A tale data, con l'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione e di funzionamento degli organi e delle strutture e di amministrazione, finanza e contabilità, gli osservatori perdono personalità giuridica e si trasformano nelle strutture scientifiche dell'ente. L'INAF subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli stessi osservatori e al Consorzio Nazionale per l'astronomia e l'astrofisica (CNAA).

L'articolo 14 prevede il trasferimento all'INAF degli attuali stanziamenti destinati agli osservatori astronomici ed astrofisici.

Dopo il riordino degli osservatori astronomici e astrofisici sarà necessario procedere anche alla riforma dell'osservatorio vesuviano.

In attesa del riordino, si dispone l'assimilazione delle attuali procedure di reclutamento del personale di ricerca operante presso il medesimo osservatorio (geofisici straordinari, ordinari e associati e ricercatori geofisici) a quelle previste dalla recente legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal regolamento adottato con DPR 19 ottobre 1998,n. 390 per la copertura dei posti di professore e di ricercatore universitario.

Tale disposizione è in linea con la recente normativa (leggi n. 662/96 e 449/97) che ha trasferito agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano le competenze in materia di gestione degli organici (articolo 15).

 

 

Testo

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera d), l'articolo 14 e l'articolo 18, comma 1, lettere b), e g);

VISTO l'articolo 1, comma 12 della legge 16 giugno 1998, n. 191;

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...............;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del........1999;

SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica;

 

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

 

Articolo 1

Istituzione

  1. E' istituito, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 13, l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), come ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici, che ne costituiscono la rete scientifica.
  2. L'INAF ha personalità giuridica di diritto pubblico e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.
  3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti dell'INAF le competenze previste dalle disposizioni di cui al comma 2.

 

Articolo 2

Attività e finalità dell'INAF

  1. L'INAF:

a) promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia, dell'astrofisica e della fisica cosmica, sia tramite la rete degli osservatori astronomici e astrofisici e di altre strutture proprie sia in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, nonché progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio o all'estero;

b) svolge attività di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, in convenzione con le università che rilasciano i relativi titoli, nonché attività di formazione postdottorato, continua, permanente e ricorrente nei settori di attività dell'Istituto, anche mediante propri programmi di assegnazione di borse;

c) esprime pareri e fornisce supporto tecnico-scientifico a soggetti pubblici e privati, su loro richiesta e negli ambiti di competenza;

d) promuove la conoscenza astronomica nella scuola e nella società anche mediante appropriate attività divulgative e museali.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'Istituto per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca astronomica, astrofisica e di fisica cosmica.

 

 

Articolo 3

Strumenti

 

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, l'INAF, secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. La costituzione o la partecipazione in società con apporto finanziario al capitale sociale superiore a 500 milioni di lire o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito nel termine perentorio di 45 giorni il parere del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Decorsi 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'autorizzazione si intende concessa. L'INAF può altresì partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi.

2. Nella relazione di cui all'articolo 10, comma 2, l'INAF riferisce sull'attività svolta dai consorzi, fondazioni, società o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, evidenziando gli obiettivi e i risultati raggiunti.

 

 

Articolo 4

Organi dell'Istituto

  1. Sono organi dell'Istituto:
  2. a) il presidente;

    b) il consiglio direttivo;

    c) il collegio dei revisori dei conti.

  3. Il presidente, individuato fra personalità d'alta qualificazione scientifica nel settore d'interesse dell'Istituto, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, ne sovrintende all'andamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e ne stabilisce l'ordine del giorno.
  4. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da otto membri, di cui uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, due eletti nel loro ambito dagli astronomi straordinari e ordinari in servizio presso l'Istituto, due eletti nel loro ambito dai professori universitari straordinari e ordinari inquadrati nel settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica, uno eletto, nel loro ambito, dagli astronomi associati in servizio presso l'Istituto, uno eletto, nel loro ambito, dai professori universitari associati del predetto settore, nonché uno eletto, congiuntamente e nel loro ambito, dai ricercatori astronomi in servizio presso l'Istituto e dai ricercatori universitari del predetto settore. Sono eletti gli straordinari o ordinari, gli associati e il ricercatore che ottengono, nel rispettivo collegio elettorale, il maggior numero di voti. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono disciplinate le operazioni elettorali e sono nominati i membri del consiglio direttivo. I componenti dell'organo durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il consiglio direttivo ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di verifica delle attività dell'Istituto, di deliberazione sui regolamenti di cui all'articolo 7, comma 1, sui bilanci e sulla nomina dei direttori delle strutture di cui all'articolo 8.
  5. La carica di presidente e di componente del consiglio direttivo è incompatibile con la carica di direttore di una struttura dell'Istituto. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, il presidente può essere collocato fuori ruolo; se ricercatore o professore universitario, è collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
  6. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. Le modalità di costituzione e la composizione del collegio sono stabilite dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture di cui all'articolo 6, assicurando la presenza, comunque, di un componente effettivo, che assume le funzioni di presidente e uno supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e un componente designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
  1. Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un direttore amministrativo scegliendolo fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni o fra esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore amministrativo è responsabile della gestione e dell'attuazione delle delibere del consiglio direttivo e partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo. Se dipendente pubblico è collocato fuori ruolo.
  2. Le indennità di carica del presidente, dei componenti del consiglio direttivo, del comitato di valutazione scientifica e del collegio dei revisori dei conti, nonché la retribuzione del direttore amministrativo sono determinate dal consiglio direttivo secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  3. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire incarichi politici elettivi a livello nazionale e regionale, nonchè di membro della giunta regionale, di presidente o assessore della giunta provinciale, di sindaco o assessore nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; il presidente, i membri del consiglio direttivo non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca dell'INAF.
  4. Il direttore amministrativo non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'INAF. e non può ricoprire gli incarichi elettivi di cui al comma 8.

 

Articolo 5

(Comitato di valutazione)

  1. L'INAF, secondo criteri e modalità stabilite dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, costituisce un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e delle sue strutture operative, con procedure trasparenti ed esiti pubblici, ferma restando la valutazione dell'attività amministrativa ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Articolo 6

Programmazione dell'attività

  1. L'INAF opera sulla base di un proprio piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale con l'indicazione delle assunzioni da compiere, della cadenza temporale delle relative procedure selettive, di una previsione circa la distribuzione del personale per grandi aree territoriali. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, è acquisito, nel termine perentorio di 60 giorni, il parere dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica Decorsi 90 giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.

 

Articolo 7

Autonomia regolamentare e organizzativa

  1. L'INAF gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed adotta propri regolamenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture, l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché il personale.
  2. I regolamenti di cui al comma 1, relativi all'organizzazione e al funzionamento degli organi e delle strutture, devono, comunque, prevedere:
  3. a) preventiva informazione al personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

    b) predeterminazione dei criteri e delle procedure per l'attribuzione delle direzioni delle strutture di cui all'articolo 8, garantendo la possibilità di affidamento anche ai professori universitari inquadrati nel settore scientifico disciplinare di astronomia e astrofisica, con la disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

    c) facoltà di utilizzare anche esperti stranieri per la costituzione di commissioni con funzioni di aggiudicazione di appalti o di selezione del personale.

  4. I regolamenti di cui al comma 1 relativi all'amministrazione, alla contabilità e alla finanza sono adottati, comunque, sulla base dei seguenti principi e criteri generali:
  1. redazione di un bilancio di previsione secondo obiettivi programmatici e adozione, entro due esercizi finanziari, di un sistema di contabilità economica coerente con quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  2. facoltà per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità, con tipologie indicate in sede di regolamento, di erogare anticipazioni in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e comunque nel limite del 20 per cento dell'importo contrattuale.

 

Articolo 8

Dipartimenti e strutture

  1. I regolamenti di cui all'articolo 7 disciplinano l'organizzazione dell'Istituto con la previsione di non più di tre dipartimenti, articolabili in strutture operative, rispettivamente per funzioni di coordinamento scientifico nazionale, al fine di assicurare la interazione con la ricerca scientifica universitaria e la collaborazione con altri enti e organismi di ricerca pubblici e privati, per compiti di coordinamento degli osservatori astronomici e astrofisici, nonché per attività e servizi strumentali. I regolamenti disciplinano, altresì, il riordino della rete degli osservatori di astronomia e astrofisica come strutture dotate di autonomia scientifica, amministrativa e contabile al fine di assicurare efficienza, economicità di gestione e capacità di autofinanziamento dell'Istituto.

 

Articolo 9

Risorse finanziarie

  1. Le risorse dell'Istituto sono costituite:
  1. dai contributi previsti dall'articolo 14;
  2. da eventuali contributi per singoli progetti o interventi a carico del Fondo integrativo speciale nazionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
  3. da finanziamenti dell'Unione Europea;
  4. da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti ed alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni;
  5. da ogni altra ulteriore entrata.

Articolo 10

Valutazioni e controlli

  1. Gli atti degli organi dell'ente e del direttore amministrativo non sono sottoposti a controlli di organi esterni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6 e di quelli di approvazione dei regolamenti, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni.
  2. I bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori dei conti e una relazione annuale sull'attività svolta sono trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro della funzione pubblica.
  3. L'INAF è soggetto al controllo successivo della Corte dei Conti, che si esercita unicamente sui conti consuntivi dell'ente, al fine di riferire annualmente al Parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione.

 

Articolo 11

Personale

  1. Con i regolamenti di cui all'articolo 7 sono istituiti i ruoli del personale di ricerca e del personale tecnico e amministrativo in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 1982, n. 163 e alle successive disposizioni legislative riguardanti il personale degli osservatori astronomici e astrofisici.
  2. La dotazione organica iniziale dell'INAF è costituita dall'insieme degli organici degli osservatori astronomici e astrofisici. I regolamenti di cui all'articolo 7 prevedono le modalità di modifica degli organici, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 51, commi 3, 4 e 5 della legge 27 febbraio 1997, n. 449. All'INAF si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 febbraio 1997, n. 449.
  3. Il personale tecnico e amministrativo in servizio presso gli osservatori astronomici e astrofisici alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 è inquadrato nel corrispondente ruolo di cui al comma 1 e nelle corrispondenti qualifiche e profili professionali. Fino all'applicazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e integrazioni il trattamento resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale tecnico-amministrativo degli osservatori.
  4. Il personale di ricerca è inquadrato nel ruolo corrispondente di cui al comma 1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del medesimo personale resta disciplinato dal decreto legislativo n. 163 del 1982. Il reclutamento degli astronomi straordinari, degli astronomi associati e dei ricercatori astronomi avviene secondo le procedure previste dalla legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1998, n. 390, con le seguenti integrazioni e modificazioni:
  1. i bandi sono indetti dal direttore amministrativo dell'Istituto, previa delibera del consiglio direttivo;
  2. della commissione incaricata della valutazione comparativa fa parte, oltre ai membri eletti, un componente designato dal consiglio direttivo fra gli astronomi ordinari per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di astronomo straordinario e fra gli astronomi ordinari ed associati per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di astronomo associato e di ricercatore astronomo. L'elettorato attivo e passivo per la costituzione delle commissioni è attribuito, per le rispettive categorie, agli astronomi straordinari e ordinari, agli astronomi associati e ai ricercatori astronomi, in servizio presso l'Istituto, nonché ai professori universitari di prima e seconda fascia e ai ricercatori universitari del settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica;
  3. la regolarità formale degli atti della commissione è accertata con atto del presidente dell'Istituto;
  4. le attribuzioni del consiglio di facoltà previste dalla legge n. 210 del 1998 sono svolte dal consiglio direttivo;
  5. gli idonei delle valutazioni comparative bandite dall'Istituto possono essere nominati in ruolo per chiamata da università e l'Istituto può nominare in ruolo per chiamata candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per il medesimo settore scientifico disciplinare, secondo le modalità previste dalla legge n. 210 del 1998;
  6. assimilazione ad altro concorso di università per il settore di astronomia e astrofisica ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere i), l), m), dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
  1. L'INAF, nell'ambito del 2 per cento dell'organico del personale di ricerca, può assumere per chiamata diretta, figure professionali , italiane o straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, che svolgano, con documentata produzione scientifica di eccellenza, da almeno un sessennio, attività di ricerca in enti di ricerca e in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

 

Articolo 12

Mobilità con le università

  1. Previa convenzione tra università e INAF, i ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca presso le strutture dell'INAF.
  2. Previa convenzione tra università e INAF, il personale di ricerca dell'INAF può essere autorizzato per periodi predeterminati a svolgere attività di ricerca presso le strutture scientifiche delle università. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata delle attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.
  3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso l'INAF può comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.
  4. Previo accordo tra le università e l'INAF possono essere effettuati dagli studenti universitari, presso l'Istituto, periodi di tirocinio e stages formativi, anche ai fini della preparazione della tesi di laurea.
  5. I regolamenti di cui all'articolo 7 e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

 

Articolo 13

Norme transitorie

  1. In prima applicazione del presente decreto è costituito, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che disciplina anche le operazioni di voto, un apposito comitato composto da otto membri, di cui uno designato dal Ministro, due eletti nel loro ambito dagli astronomi straordinari e ordinari in servizio presso gli osservatori , due eletti nel loro ambito dai professori universitari straordinari e ordinari inquadrati nel settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica, uno eletto, nel loro ambito, dagli astronomi associati in servizio presso gli osservatori, uno eletto, nel loro ambito, dai professori universitari associati del predetto settore, nonché uno eletto, congiuntamente e nel loro ambito, dai ricercatori astronomi in servizio presso gli osservatori e dai ricercatori universitari del predetto settore. Sono eletti i due straordinari o ordinari, gli associati e il ricercatore che ottengono, nel rispettivo collegio elettorale, il maggior numero di voti. E' altresì nominato, con le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, il presidente del comitato, che lo convoca e lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno.
  2. Il comitato predispone gli schemi dei regolamenti di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture, nonché di amministrazione, contabilità e finanza, che sottopone al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni.
  3. Qualora il comitato non trasmetta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica gli schemi dei regolamenti di cui al comma 2 entro nove mesi dalla data di insediamento, esso decade e il Ministro nomina un commissario con l'incarico di completare la redazione dei regolamenti medesimi. I componenti del comitato decaduto non possono far parte del consiglio direttivo dell'Istituto.
  4. A seguito dell'approvazione definitiva dei regolamenti di cui al comma 2, da parte del comitato di cui al comma 1 ovvero del commissario di cui al comma 3, il presidente e i componenti del comitato assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di membri del consiglio direttivo dell'Istituto ovvero, nel caso di cui al comma 3, sono nominati, con le procedure indicate all'articolo 4, il consiglio direttivo e il presidente dell'Istituto. Dalla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo gli osservatori perdono la personalità giuridica, si trasformano nella rete scientifica dell'Istituto, i regolamenti di cui al comma 2 acquistano efficacia come regolamenti dell'Istituto e l'INAF subentra nei rapporti attivi e passivi che fanno capo ad essi, nonché al Consorzio nazionale per l'astronomia e l'astrofisica (CNAA). Alla stessa data è soppresso il Consiglio per le ricerche astronomiche (CRA) di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982 e sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal medesimo organo fino a tale data. Gli organi degli osservatori astronomici e astrofisici sono prorogati nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di cui al secondo periodo, sono fatti salvi gli atti e deliberazioni adottate alla data di cui al secondo periodo.
  5. Per il presidente e i membri che costituiscono in prima applicazione il comitato di cui al comma 1, i quattro anni del mandato sono computati a partire dalla data dei rispettivi decreti di nomina.

 

Articolo 14

Norma finanziaria

  1. Dalla data di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, il MURST attribuisce all'Istituto le risorse finanziarie da destinare agli osservatori astronomici e astrofisici ai sensi della normativa previgente.
  2. L'Istituto concorre al riparto dei fondi iscritti all'unità previsionale 2.2.1.2., capitolo 7109, secondo i criteri e parametri previsti dalla normativa vigente.

 

 

Articolo 15

Norme per il reclutamento del personale di ricerca dell'Osservatorio Vesuviano

  1. All'osservatorio vesuviano che mantiene, fino al suo riordino, la sua autonoma collocazione istituzionale, si applicano, per la copertura dei posti vacanti e le nomine in ruolo dei geofisici straordinari e associati e dei ricercatori geofisici di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390 con le seguenti integrazioni e modificazioni:
  2. a) i bandi sono indetti dal direttore dell'osservatorio vesuviano previa delibera del consiglio direttivo;

    b) delle commissioni giudicatrici fa parte, oltre ai componenti elettivi, un componente designato dal consiglio direttivo dell'osservatorio vesuviano, fra i geofisici ordinari per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di geofisico straordinario, e fra i geofisici ordinari ed associati per le valutazioni comparative ai fini della copertura di posti di geofisico associato e di ricercatore geofisico. L'elettorato attivo e passivo per la costituzione delle commissioni è attribuito, per le rispettive categorie, ai geofisici straordinari, ordinari e associati e ai ricercatori in servizio presso l'osservatorio vesuviano, nonché ai professori universitari di prima e seconda fascia e ai ricercatori universitari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando;

    c) la regolarità formale degli atti e le nomine in ruolo sono effettuate con decreto del direttore dell'osservatorio vesuviano;

    d) le attribuzioni del consiglio di facoltà previste dalla legge n. 210 del 1998 sono svolte dal consiglio direttivo dell'osservatorio vesuviano;

    e) gli idonei possono essere nominati in ruolo per chiamata da università e l'osservatorio vesuviano può nominare in ruolo per chiamata candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per il medesimo settore scientifico disciplinare secondo le modalità previste dalla legge n. 210 del 1998;

    f) assimilazione ad altro concorso universitario per i settori scientifico-disciplinari di discipline geofisiche, geochimiche e vulcanologiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere i), l), m)) dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 210 del 1998.

  3. Il presidente dell'Osservatorio vesuviano in carica alla data del 31 gennaio 1999, vi resta fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli atti adottati fino alla predetta data.
  4. Sono abrogati gli articoli 29, 32 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.