IL PRESENTE DOCUMENTO E' UNA BOZZA, QUINDI, SOGGETTA A CAMBIAMENTI
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IL PRESENTE DOCUMENTO E' UNA BOZZA, QUINDI, SOGGETTA A CAMBIAMENTI
Schema di decreto legislativo: "Trasformazione degli osservatori astronomici e astrofisici nell'Istituto di astronomia e scienze cosmiche (INASCO)"
(8.10.1998)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTI la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 in particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera d) e l'articolo 18, comma 1, lettere b), e g);
VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ....;
VISTO il parere espresso dalla Commissione Parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ....... 1998;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica,
EMANA
il seguente decreto legislativo:
1. Gli osservatori astronomici e astrofisici sono trasformati nell'Istituto Nazionale di Astronomia e Scienze Cosmiche (INASCO), come ente nazionale di ricerca, con sede in Roma e strutture scientifiche distribuite sul territorio.
2. L'INASCO ha personalita` giuridica di diritto pubblico e si dota di un ordinamento autonomo in conformita` al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 Giugno 1998, n. 204, nonche', per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.
3. Il ministro dell'universita` e dellla ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti dell'INASCO le competenze determinate dalle disposizioni di cui al comma 2.
1. L'INASCO:
a) promuove, programma, coordina ed effettua attivita` di ricerca nei campi dell'astronomia, dell'astrofisica e della fisica cosmica, sia tramite la rete degli osservatori astronomici e astrofici e di altre strutture proprie che in collaborazione con le universita` e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
b) nell'ambito del piano di cui all'articolo 5 progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca anche finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio o all'estero;
c) svolge, in convenzione con le universita`, attivita` di formazione per il conseguimento del dottorato di ricerca, nonche` attivita` di formazione post-universitaria, post-dottorato e di esperti nei settori di attivita` dell'Istituto, anche mediante propri programmi di assegnazione di borse;
d) esprime pareri e fornisce supporto tecnico scientifico alle amministrazioni pubbliche su loro rchiesta;
e) promuove la conoscenza astronomica nella scuola e nella societa` anche mediante appropriate attivita` divulgative e museali.
2. Il Ministro dell'universita` e dellla ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'Istituto per sostenere e coordinare la partecipazione ad organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca astronomica, astrofisica e di fisica cosmica.
1. Per lo svolgimento delle attivita` di cui all'articolo 2 e di ogni altra attivita`, ivi compreso lo sfruttanento economico dei risultati della propria ricerca, l'INASCO secondo criteri e modalita` determinati con proprio regolamento, puo` stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa` con soggetti pubblici e privati. La costituzione o la partecipazione in societa` con apporto finanziario maggiorato al capitale sociale e` soggetta ad autorizzazione preventiva del Ministro dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dei tesoro, bilancio e programmazine economica. Decorsi 45 giorni dalla ricezione della richiesta in assenza di osservazioni dei predetti Ministri, l'autorizzazione si intende concessa.
2. Nella relazione di cui all'articolo 9, comma 2, l'INASCO riferisce sull'attivita` svolta dai consorzi, fondazioni o societa` comunque costituite o partecipate dall'ente, evidenziando gli obiettivi e i risultati raggiunti.
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente, individuato fra personalita` d'alta qualificazione scientifica nel settore d'interesse dell'Istituto, e` nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica quattro anni e puo` essere Confermato una sola volta. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, sovrintende alla sua gestione e funzionamento, convoca e presiede il consiglio, direttivo e ne stabilisce l'ordine dei giomo.
3. Il consiglio direttivo e` composto dal presidente e da sei membri di cui due designati dallo stesso presidente, due eletti dagli astronomi e astrofisici ordinari e dai dirigenti di ricerca in servizio presso l'istituto, nel loro ambito, nonche` due eletti dai professori universitari ordinari di ruolo inquadrati nel settore scientifico-disclplinare di astronomia e astrofisica nel loro ambito. I membri del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Ministro dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il consiglio direttivo ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di verifica delle attivita` dell'Istituto, di deliberazione sui regolamenti d'organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture, nonche` di amministrazione, contabilita` e finanza, sui bilanci e sulla nomina dei direttori delle strutture di cui all'articolo 7.
4. La carica di presidente e di componente del consiglio direttivo e` incompatibile con la carica di direttore di una struttura dell'Istituto. Se dipendenti pubblici, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, il presidente e i membri dei consiglio direttivo sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato; se ricercatori e professori universitari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, comma 3, ad esclusione dell'ultimo periodo, nonche` comma 4 dei decreto dei Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
5. Il collegio dei revisori dei conti e` composto da un presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto dei Ministro dell'Universita` e della ricerca scientifica e tecnologica, su designazione, quanto al presidente, del Ministro dei tesoro del bilancio e della programmazione economica, con compiti di vigilanza sulla regolarita` contabile e di riscontro sugli atti di gestione dell'istituto. I membri del collegio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
6. Al presidente, ai componenti dei consiglio dlrettivo e ai componenti del collegio dei revisori dei conti sono attribuite le indennita` di carica determinate con decreto dei Ministro dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica.
7. Il presidente nomina, sentito il consiglio direttivo, un direttore generale il cui rapporto di lavoro e` regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale e` responsabile della gestione e dell'attuazione delle delle delibere del consiglio direttivo e partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e professori universitari, e` collocato fuori ruolo; se appartenente alle categorie sopra escluse e` collocato in aspettativa senza assegni.
1. L'attivita` dell'Istituto si svolge in conformita` ad un piano triennale, aggiornabile annualmente, predisposto dall'Istituto medesimo. In esso sono determinati obiettivi, priorita` e risorse per l'intero periodo in coerenza al programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n 204, nonche` ai programmi per la ricerca dell'Unione Europea e degli organismi internazionali operanti nel campo della ricerca, astronomica, astrofisica o di fisica cosmica.
1. L'INASCO gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ed adotta propri regolamenti ai sensi dell'artlcolo 8 della legge 9 maggio 1989. n. 168, concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture, l'amministrazione, la finanza e la contabilita`, nonche` il personale.
2. I regolamenti di cui al comma 1, relativi all'organizzazione e al funzionamento degli organi e delle strutture, sono adottati anche sulla base dei seguenti principi e criteri generali:
a) preventiva informazione del personale sugli schemi di regolamento;
b) attivazione di procedure trasparenti di selezione per l'attribuzione delle direzioni delle strutture di cui all'articolo 7;
c) facolta` di prevedere un consiglio scientifico dell'istituto, composto anche da membri esterni all'ente, con compiti di supporto istruttorio alla programmazione scientifica, nonche` di istituire comitati di consulenza allo stesso scopo di non piu` di 5 membri, presso le strutture decentrate;
d) previsione , in a ggiunta all'ordinaria autovatutazione scientifica, di un'attivita` permanente di valutazione dei risultati della ricerca a cura di esperti esterni all'Istituto, anche stranieri secondo criteri e modi determinati sulla base delle indicazioni dei comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'articolo 5 dei decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ferma restando la valutazione dell'attivita` amministrativa ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
e) facolta` di chiamare esperti stranieri per la costituzione di commmssioni con funzioni di aggiudicazioni di appalti o di selezione dei personale.
3. I regolamenti di cui al comma 1 relativi all'amministrazione, alla contabilita` e alla finanza sono adottati anche sulla base dei seguenti principi e criteri generali:
a) redazione di un bilancio di previsione secondo gli obiettivi programmatici, nonche` dello stato patrimoniale e del conto economico sulla base delle disposizionl di cui agli articoli 2423 e seguenti dei codice civile, anche indicando analiticamente le diverse entrate di cui all'anicolo 8.
b) facolta` per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessita, con tipologie indicate in sede di regolamento, da erogare anticipazioni in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79. convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e comunque nei limite del 20 per cento dell'importo contrattuale.
1. I regolamenti di cui all'articolo 6 disciplinano l'organizzazione dell'Istituto con la previsione di non piu' di tre dipartimenti articolabili in strutture operative, di cui uno per il coordinamento degli osservatori astronomici e astrofisici, dotati di autonomia scientifica, amministrativa e contabile, nonche' con ll riordino della rete dei predetti osservatori al fine di assicurare efficace economicita di gestione e capacita` di autofinanziamento, salvaguardando altresi la stretta interdipendenza con la ricerca universitaria e la collaborazione con altri enti di ricerca.
1. Le risorse dell'Istituto sono costituite
a) dal contributo a carico dei Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca dal Ministero dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articoto 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
b) da eventuali contributi per singoli progetti e interventi a carico del Fondo integrativo speciale nazionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998. n. 204.
c) da forme autonome di finanziamento quali contributi volontari, proventi di attivita' rendite, frutti ed alienazioni del patrimonio, atti di liberalita` e corrispettivi di contratti e convenzioni;
d) da ogni altra ulteriore entrata.
1. Sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'universita` e della ricerca scientifica tecnologica esclusivamente le delibere concernenti il piano triennale di attivita` e gli aggiornamenti annuali. Decorsi 45 giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro la predetta delibera diventa esecutiva. Ogni altra delibera dell'ente con eccezione di quelle di approvazione dei regolamenti, per le quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' immediatamente esecutiva.
2. Sono trasmessi al Ministero dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) i bilanci annuali e una relazione annuale sull'attivita` svolta, che e' inviata, a cura del Ministro dell'universlta` e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Ministro della funzione pubblica, nonche al Parlamento. Sono altresi' trasmesse ai Ministri dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica note semestrali contenenti dati sull'andamento delle spese del personale e sulle assunzioni effettuate a tempo indeterminato, a termine e a tempo parziale.
3. L'INASCO e' soggetto al controllo successivo della Corte dei Conti, che si esercita unicamente sui conti consuntivi dell'ente, al fine di riferire annualmente al Parlamento.
1. La dotazione organica iniziale dell'INASCO e' costituita dall'insieme degli organici degli osservatori astronomici e astrofisici. Con i regolamenti di cui all'articolo 6 e' stabilita, in relazione alla, esigenze dell'Istituto, la dotazione organica del personale da assumere a tempo indeterminato, articolata in ruoli distinti per il personale dirigente, di ricerca scientifica e tecnologica, tecnico e amministrativo.
2. Il rapporto di, lavoro dei dipeindenti dell'Istituto, salvo quanto previsto dall'articolo 12, commi 3 e 4, e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 74 giuguo 1997, n. 196 e dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 febbraio 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche possono partecipare cittadini stranieri.
3. L'INASCO, nell'ambito del tre per cento dell'organico del personale di ricerca, puo' assumere per chiamata diretta, a tempo indeterminato nella qualiflca piu' elevata dei ruolo dei ricercatori ovvero a tempo determinato nelle altre qualifiche dei prodetto ruolo, ricercatori italiani o stranieri che svolgano, con documentata produzione scientifica di eccellenza, da almeno un sessennio, attivita` di ricerca in enti di ricerca e in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
1. Le universita` possono attribuire per contratto, stipulato ai sensi del decreto del Ministro dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 maggio 1998, n. 242, corsi ufficiali o integrativi di insegnamento al personale di ricerca in servizio presso Il INASCO. Spetta agli statuti delle universita` determinare le modalita` attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attivita` didattiche e scientifiche.
2. Previa convenzione tra universita` e INASCO, i ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attivita` di ricerca presso le strutture del INASCO.
3. Previa convenzione tra universita` e INASCO, il personale di ricerca dell'INASCO puo' essere autorizzato per periodi predeterminati a svolgere attivita` di ricerca presso le strutture scientifiche delle universita`. Spetta agli statuti delle universita` determinare le modalita` attraverso le quali il predetto personale, per la durata delle attivita' partecipano alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attivita` scientifiche.
4. I contratti di cui al comma 1 e le attivita` di cui ai conmi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza e possono dar luogo per il personale di rlcerca dell'INASCO, secondo quanto previsto dai regolamenti dell'ente, ad una riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione. Lo svolgimento di attivita` di ricerca presso il INASCO puo comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.
5. I regolamenti di cui all'articolo 6 e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
1. Dalla data di entrata in vigore dei presente decreto:
a) gli osservatori astronomici e astrofisioi perdono la personalita` giuridica e si trasformano in strutture operative dell'Istituto;
b) i consigli direttivi e i collegi dei revisori dei conti degli osservatori decadono e i direttori in carica conservano tale posizione per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del direttore generale dell'Istituto di cui all'articolo 4, comma 7;
c) Il Consorzlo nazionale per l'astronomia e l'astrofisica (CNAA) e' sciolto e l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di cui sono titolari lo stesso consorzio e gli Osservatori.
d) e' soppresso il Consiglio per le ricerche astronomiche (CRA) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163 e sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal medesimo organo fino alla stessa data.
2. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'universita` della ricerca scientifica e tecnologica nomina un commissario straordinario all'insediamento del consiglio direttivo e comunque non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore dei presente decreto. Il commissario assume le funzioni del presidente e del consiglio direttivo e provvede agli adempimenti necessari alle elezioni dei componenti il consiglio direttivo dell'Istituto.
3. Gli astronomi ordinari associati e i ricercatori astronomi in servizio presso gli osservatori astronomici e astrofisici alla data di entrata ln vigore dei presente decreto sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento dell'Istituto, mantenendo il proprio stato giuridico e il trattamento economico, di previdenza e di quiescenza. I regolamenti di cui all'articolo 6 prevedono la facolta` per il personale predetto personale di transitare a domanda nei ruoli del personale di ricerca dell'Istituto, mantenendo come assegno ad personam il trattamento economico in godimento ove piu' favorevole. Il personale tecnico-amministrativo degli osservatori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantiene, all'atto dell'inquadramento nel ruolo dell'istituto, il trattamento economico in godimento ove piu' favorevole.
4. L'istituto e' autorizzato a bandire , anche dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per una sola volta concorsi a posti di astronomo rispettivamente ordinario e associato. Tali concorsi si espletano con le procdure di cui all'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e ai regolamenti all'articolo 1, comma 1 della predetta legge, con le seguenti modificazioni ed integrazioni;
a) i bandi sono indetti dall'istituto;
b) della commissione incaricata della valutazione comparativa fa parte, oltre ai membri eletti, un componente nominato dagli astronomi ordinari e associati dell'istituto. L'elettorato attivo e passivo per le commissioni e' costituito dai professori universitari del settore scientifico disciplinare di astronomia e astrofisica e dagli astronomi ordinari e associati in servizio presso l'Istituto;
c) la regolarita' formale degli atti della commissione e' accertata con atto dei presidente dell'istituto.
d) le attribuzioni dei consiglio di facolta` in relazione agli idonei sono esercitate dagli astronomi associati e ordinari in servizio presso l'istituto;
e) gli idonei possono essere nominati in ruolo per chiamata da universita` fino a concorrenza del loro numero, secondo le modalita` previste dalla legge n. 210 del 1998;
f) assimilazlone ad altro concorso di universita` per il settore di astronomia e astrofisica ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere i), l), m), dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
1. Dalla data di costituzione dell'INASCO fino al 31 dicembre 1999 il MURST attribuisce all'istituto le risorse finanziarie da destinare agli osservatori astronomici e astrofisici ai sensi della normativa vigente.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2000 gli stanziamenti da destinare agli osservatori astronomici e astrofisici iscritti alle unita' previsionali 2.1.2.4, cap. 1265 dello stato di previsione del MURST, affluiscono, con una unica autorizzazione di spesa, al fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 per essere ripartiti ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. Dalla medesima data il MURST attribuisce all'INASCO gli stanziamenti, da destinare agli osservatori astronomici e astrofisici, iscritti all'unita' previsionale 2.2.1.1., cap. 7111. 3. L'istituto concorre al riparto dei fondi iscritti all'unita' previsionale 2.2.1.2., capitolo 7109, secondo criteri e parametri previsti dalla normativa vigente.
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