Schema di decreto legislativo
"Istituzione dell'Istituto
Nazionale di Astrofisica (INAF )"
Approvato definitivamente dal Consiglio
dei Ministri il 23.7.1999, in un testo modificato*, rispetto a quello approvato
il 16.7.1999, sulla base del rilievo del Presidente della Repubblica.
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare, l'articolo 11,
comma 1, lettera d), l'articolo 14 e l'articolo 18, comma 1, lettere b),
e g);
VISTO l'articolo 1, comma 12 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme per
la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica
e tecnologica;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
e integrazioni;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 29 gennaio 1999;
VISTO il parere espresso dalla Commissione Parlamentare di cui all'articolo
5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 16 luglio 1999;
SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con il Ministro della funzione pubblica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Istituzione)
- E' istituito, con le modalità e i tempi di cui all'articolo
13, l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), come ente di ricerca non
strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative
distribuite sul territorio ai sensi dell'articolo 8, nel quale confluiscono
gli osservatori astronomici e astrofisici.
- L'INAF ha personalità giuridica di diritto pubblico e si dota
di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla
legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni,
al decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, nonché, per quanto
non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.
- Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
esercita nei confronti dell'INAF le competenze previste dalle disposizioni
di cui al comma 2.
Art. 2
(Attività e finalità dell'INAF)
- L'INAF:
- promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea
e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia,
dell'astrofisica e della fisica cosmica, sia tramite la rete degli osservatori
astronomici e astrofisici e di altre strutture proprie, sia in collaborazione
con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali
e internazionali, nonché progetta e coordina programmi nazionali
ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo
e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio o
all'estero;
- svolge attività di formazione per il conseguimento del dottorato
di ricerca, in convenzione con le università che rilasciano i relativi
titoli, nonché attività di formazione postdottorato, continua,
permanente e ricorrente nei settori di attività dell'Istituto, anche
mediante propri programmi di assegnazione di borse;
- esprime pareri e fornisce supporto tecnico-scientifico a soggetti pubblici
e privati, su loro richiesta e negli ambiti di competenza;
- promuove la conoscenza astronomica nella scuola e nella società
anche mediante appropriate attività divulgative e museali.
- Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
si avvale dell'Istituto per sostenere e coordinare la partecipazione italiana
ad organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca
astronomica, astrofisica e di fisica cosmica.
Art. 3
(Strumenti)
- Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 e di
ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico
dei risultati della propria ricerca, l'INAF, secondo criteri e modalità
determinati con proprio regolamento, può stipulare accordi e convenzioni,
partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri. La costituzione o la partecipazione
in società con apporto finanziario al capitale sociale superiore
a 500 milioni di lire o con quota pari o superiore al 50 per cento del
predetto capitale sociale è soggetta ad autorizzazione preventiva
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
acquisito nel termine perentorio di 45 giorni il parere del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Decorsi 60 giorni
dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
l'autorizzazione si intende concessa. L'INAF può altresì
partecipare a centri di ricerca internazionali in collaborazione con analoghe
istituzioni scientifiche di altri Paesi.
- Nella relazione di cui all'articolo 10, comma 2, l'INAF riferisce sull'attività
svolta dai consorzi, fondazioni, società o centri comunque costituiti
o partecipati dall'ente, evidenziando gli obiettivi e i risultati raggiunti.
Art. 4
(Organi dell'Istituto)
- Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) il comitato di consulenza scientifica;
d) il collegio dei revisori dei conti.
- Il presidente, individuato fra personalità d'alta qualificazione
scientifica nel settore d'interesse dell'Istituto, è nominato ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato
una sola volta. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto,
ne sovrintende all'andamento, convoca e presiede il consiglio direttivo
e ne stabilisce l'ordine del giorno.
- Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da sei membri,
di cui due eletti fra gli astronomi straordinari e ordinari, associati
e ricercatori in servizio negli osservatori astronomici e astrofisici,
due eletti fra i professori e ricercatori universitari del settore scientifico-disciplinare
di astronomia e astrofisica, due nominati dal Ministro dell'università,
della ricerca scientifica e tecnologica tra personalità e studiosi
specializzati nel settore di interesse dell'istituto e di alta qualificazione
scientifica, rappresentativi delle diverse figure professionali del predetto
settore. Dei due eletti tra gli astronomi almeno uno deve essere un astronomo
ordinario e dei due eletti fra i professori e i ricercatori universitari
almeno uno deve essere un professore ordinario. A parità di voti
risulta eletto il più anziano di età. Con decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono disciplinate
le operazioni elettorali e sono nominati i membri del consiglio direttivo.
I componenti dell'organo durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta. Il consiglio direttivo ha compiti d'indirizzo,
di programmazione e di verifica delle attività dell'Istituto, di
deliberazione sui regolamenti di cui all'articolo 7, comma 1, sui bilanci
e sulla nomina dei direttori delle strutture di cui all'articolo 8.
- La carica di presidente e di componente del consiglio direttivo è
incompatibile con la carica di direttore di una struttura dell'Istituto.
Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori
universitari, il presidente può essere collocato fuori ruolo; se
ricercatore o professore universitario, è collocato in aspettativa
a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382.
- Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403
del codice civile, per quanto applicabile. Le modalità di costituzione
e la composizione del collegio sono stabilite dal regolamento concernente
l'organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture di cui
all'articolo 7, assicurando la presenza, comunque, di un componente effettivo,
che assume le funzioni di presidente e uno supplente designati dal Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e un componente
designato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
- Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un
direttore amministrativo scegliendolo fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni
o fra esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo
o aziendale. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto
privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il
direttore amministrativo è responsabile della gestione e dell'attuazione
delle delibere del consiglio direttivo e partecipa alle riunioni dello
stesso con voto consultivo. Se dipendente pubblico è collocato fuori
ruolo.
- Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un
comitato di consulenza scientifica per quanto previsto all'articolo 6 e
di cui si definisce il numero dei membri, non superiore a nove, la composizione
e l'attività attraverso i regolamenti di cui all'articolo 7. Il
comitato è costituito da personalità specializzate nei settori
di attività dell'Istituto.
- Le indennità di carica del presidente, dei componenti del consiglio
direttivo, del comitato di valutazione scientifica e del collegio dei revisori
dei conti, nonché la retribuzione del direttore amministrativo sono
determinate dal consiglio direttivo secondo criteri e parametri definiti
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Allo stesso modo il consiglio direttivo determina le indennità
spettanti al personale che opera all'estero e ai direttori dei dipartimenti
e delle strutture.
- Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono essere
amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi
di ricerca dell' INAF.
- Il direttore amministrativo non può avere interessi diretti
o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'INAF.
Art. 5
(Comitato di valutazione)
- L'INAF, secondo criteri e modalità stabilite dal comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, costituisce un
apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici
e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e delle sue strutture
operative, con procedure trasparenti ed esiti pubblici, ferma restando
la valutazione dell'attività amministrativa ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 6
(Programmazione dell'attività)
- L'INAF opera sulla base di un proprio piano triennale di attività,
aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina
obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza
con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché con i programmi
di ricerca dell'Unione europea. Il piano comprende altresì la programmazione
triennale del fabbisogno di personale con l'indicazione delle assunzioni
da compiere, della cadenza temporale delle relative procedure selettive,
di una previsione circa la distribuzione del personale per grandi aree
territoriali. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Sul piano
triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, è acquisito,
nel termine perentorio di 60 giorni, il parere dei Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica
Decorsi 90 giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.
Art. 7
(Autonomia regolamentare e organizzativa)
- L'INAF gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile ed adotta propri regolamenti ai sensi dell'articolo 8 della legge
9 maggio 1989, n. 168, concernenti l'organizzazione e il funzionamento
degli organi e delle strutture, l'amministrazione, la finanza e la contabilità,
nonché il personale.
- I regolamenti di cui al comma 1, relativi all'organizzazione e al funzionamento
degli organi e delle strutture, devono, comunque, prevedere:
- preventiva informazione al personale sugli schemi di regolamento, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
- predeterminazione dei criteri e delle procedure per l'attribuzione
delle direzioni delle strutture di cui all'articolo 8, garantendo la possibilità
di affidamento anche ai professori universitari inquadrati nel settore
scientifico disciplinare di astronomia e astrofisica, con la disciplina
prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382;
- facoltà di utilizzare anche esperti stranieri per la costituzione
di commissioni con funzioni di aggiudicazione di appalti o di selezione
del personale;
- la costituzione di organi collegiali di consulenza delle direzioni
delle strutture di cui all'articolo 8, prevedendo idonee forme di consultazione
del personale.
- I regolamenti di cui al comma 1 relativi all'amministrazione, alla
contabilità e alla finanza sono adottati, comunque, sulla base dei
seguenti principi e criteri generali:
- redazione di un bilancio di previsione secondo obiettivi programmatici
e adozione, entro due esercizi finanziari, di un sistema di contabilità
economica coerente con quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279;
- facoltà per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica
di particolare complessità, con tipologie indicate in sede di regolamento,
di erogare anticipazioni in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, e comunque nel limite del 20 per cento dell'importo
contrattuale.
Art. 8
(Dipartimenti e strutture)
- I regolamenti di cui all'articolo 7 disciplinano l'organizzazione dell'Istituto
con la previsione di non più di tre dipartimenti, articolabili in
strutture operative, rispettivamente per funzioni di coordinamento scientifico
nazionale, al fine di assicurare la interazione con la ricerca scientifica
universitaria e la collaborazione con altri enti e organismi di ricerca
pubblici e privati, per compiti di coordinamento degli osservatori astronomici
e astrofisici, nonché per attività e servizi strumentali.
I regolamenti disciplinano, altresì, il riordino della rete degli
osservatori di astronomia e astrofisica come strutture con propria denominazione
dotate di autonomia scientifica, amministrativa e contabile al fine di
assicurare efficienza, economicità di gestione e capacità
di autofinanziamento dell'Istituto.
- Nell'ambito della propria autonomia ciascun osservatorio di astronomia
e astrofisica può ricevere ed autonomamente amministrare, secondo
quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 7, finanziamenti e
contributi da parte delle regioni e di altri enti per la predisposizione
e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione.
Art. 9
(Risorse finanziarie)
- Le risorse dell'Istituto sono costituite:
- dai contributi previsti dall'articolo 14;
- da contributi per singoli progetti o interventi a carico del Fondo
integrativo speciale nazionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- da finanziamenti dell'Unione Europea;
- da forme autonome di finanziamento, quali contributi volontari, proventi
di attività, rendite, frutti ed alienazioni del patrimonio, atti
di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni;
- da contributi e finanziamenti delle regioni e di altri enti;
- da ogni altra ulteriore entrata.
Art. 10
(Valutazioni e controlli)
- Gli atti degli organi dell'ente e del direttore amministrativo non
sono sottoposti a controlli di organi esterni, ad eccezione di quelli di
cui all'articolo 6 e di quelli di approvazione dei regolamenti, per i quali
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni.
- I bilanci preventivi, i conti consuntivi, le relazioni del collegio
dei revisori dei conti e una relazione annuale sull'attività svolta
sono trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, al Ministro della funzione pubblica.
- L'INAF è soggetto al controllo successivo della Corte dei conti,
che si esercita unicamente sui conti consuntivi dell'ente, al fine di riferire
annualmente al Parlamento, con l'esclusione del controllo amministrativo
di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione.
Art. 11
(Personale)
- Con i regolamenti di cui all'articolo 7 sono istituiti i ruoli del
personale di ricerca e del personale tecnico e amministrativo in conformità
a quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 1982, n. 163 e alle
successive disposizioni legislative riguardanti il personale degli osservatori
astronomici e astrofisici.
- La dotazione organica iniziale dell'INAF è costituita dall'insieme
degli organici degli osservatori astronomici e astrofisici. Fatto salvo
quanto previsto dai successivi commi, l'INAF, previo confronto con le organizzazioni
sindacali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, determina in autonomia
gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali
con i vincoli derivanti dal piano previsto all'articolo 6. All'INAF si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 e 15 della legge 24 giugno
1997, n. 196 e dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 febbraio 1997,
n. 449.
- Il personale tecnico e amministrativo in servizio presso gli osservatori
astronomici e astrofisici alla data di entrata in vigore dei regolamenti
di cui al comma 1 è inquadrato nel corrispondente ruolo di cui al
comma 1 e nelle corrispondenti qualifiche e profili professionali. Fino
all'applicazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45, comma
3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni
e integrazioni il trattamento resta disciplinato dalle disposizioni vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale tecnico-amministrativo
degli osservatori.
- Il personale di ricerca è inquadrato nel ruolo corrispondente
di cui al comma 1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del medesimo
personale resta disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 163. Il reclutamento degli astronomi straordinari, degli
astronomi associati e dei ricercatori astronomi avviene secondo le procedure
previste dalla legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1998, n. 390, con le seguenti integrazioni
e modificazioni:
- i bandi sono indetti dal direttore amministrativo dell'Istituto, previa
delibera del consiglio direttivo;
- della commissione incaricata della valutazione comparativa fa parte,
oltre ai membri eletti, un componente designato dal consiglio direttivo
fra gli astronomi ordinari per le valutazioni comparative ai fini della
copertura di posti di astronomo straordinario e fra gli astronomi ordinari
ed associati per le valutazioni comparative ai fini della copertura di
posti di astronomo associato e di ricercatore astronomo. L'elettorato attivo
e passivo per la costituzione delle commissioni è attribuito, per
le rispettive categorie, agli astronomi straordinari e ordinari, agli astronomi
associati e ai ricercatori astronomi, in servizio presso l'Istituto, nonché
ai professori universitari di prima e seconda fascia e ai ricercatori universitari
del settore scientifico-disciplinare di astronomia e astrofisica;
- la regolarità formale degli atti della commissione è
accertata con atto del presidente dell'Istituto;
- le attribuzioni del consiglio di facoltà previste dalla legge
n. 210 del 1998 sono svolte dal consiglio direttivo;
- gli idonei delle valutazioni comparative bandite dall'Istituto possono
essere nominati in ruolo per chiamata da università e l'Istituto
può nominare in ruolo per chiamata candidati risultati idonei in
valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per il
medesimo settore scientifico disciplinare, secondo le modalità previste
dalla legge n. 210 del 1998;
- assimilazione ad altro concorso di università per il settore
di astronomia e astrofisica ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1, lettere i), l), m), dell'articolo 2 della legge 3 luglio
1998, n. 210.
- L'INAF, nell'ambito di una percentuale dell'organico che sarà
determinata con i regolamenti di cui all'articolo 7, può assumere
per chiamata diretta, figure professionali , italiane o straniere, corrispondenti
al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, che svolgano,
con documentata produzione scientifica di eccellenza, da almeno un sessennio,
attività di ricerca in enti di ricerca e in atenei stranieri o in
istituzioni di ricerca internazionali ovvero che siano stati insigniti
di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
Art. 12
(Mobilità con le università)
- Previa convenzione tra università e INAF, i ricercatori e i
professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati
attività di ricerca presso le strutture dell'INAF.
- Previa convenzione tra università e INAF, il personale di ricerca
dell'INAF può essere autorizzato per periodi predeterminati a svolgere
attività di ricerca e didattiche presso le strutture delle università.
Spetta agli statuti delle università determinare le modalità
attraverso le quali il predetto personale, per la durata delle attività,
partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia
di programmazione delle attività scientifiche.
- Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono compatibili con il mantenimento
dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori
ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma
2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo
svolgimento di attività di ricerca presso l'INAF può comportare
per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale,
dai carichi didattici.
- Previo accordo tra le università e l'INAF possono essere effettuati
dagli studenti universitari, presso l'Istituto, periodi di tirocinio e
stages formativi, anche ai fini della preparazione della tesi di laurea.
- I regolamenti di cui all'articolo 7 e gli statuti e regolamenti degli
atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.
Art. 13
(Norme transitorie)
- Il presidente ed il consiglio direttivo di cui all'articolo 4 sono
rispettivamente nominati e costituiti entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. L'Istituto è costituito
alla data di insediamento del consiglio direttivo.
- Il consiglio direttivo di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data
di insediamento, predispone e delibera gli schemi dei regolamenti di organizzazione
e funzionamento degli organi e delle strutture, nonché di amministrazione,
contabilità e finanza che sottopone al Ministro dell'università,
della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio delle competenze
di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni
ed integrazioni e comunque predispone quanto necessario per l'avvio dell'attività
dell'Istituto.
- Dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore dei regolamenti
di cui al comma 2 gli osservatori astronomici e astrofisici perdono la
personalità giuridica, si trasformano nella rete scientifica dell'istituto
e l'INAF subentra nei rapporti attivi e passivi che fanno capo ad essi,
nonché al Consorzio nazionale per l'astronomia e l'astrofisica (CNAA).
Il termine del mandato del Consiglio per le ricerche astronomiche (CRA),
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163
del 1982, è differito sino alla data di insediamento del consiglio
direttivo dell'INAF; a tale data il CRA è soppresso e le sue funzioni
sono esercitate dal consiglio direttivo dell'INAF fino alla data di cui
al primo periodo del presente comma. Sono fatte salve le deliberazioni
e gli atti adottati dal medesimo Consiglio fine alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Gli organi degli osservatori astronomici ed
astrofisici sono prorogati fino alla data di cui al primo periodo del presente
comma, nella composizione in essere e nelle funzioni di cui sono titolari
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 14
(Norma finanziaria)
- Il Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica,
con proprio decreto, provvede ad assicurare, a valere sul fondo per il
finanziamento ordinario per gli osservatori astronomici e astrofisici,
le risorse finanziarie necessarie all'avvio dell'attività dell'istituto
nonché, per l'anno 2000, continua ad erogare agli osservatori astronomici
e astrofisici gli importi necessari alla loro attività fino alla
data di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo. Dalla predetta data
il MURST attribuisce all'Istituto le risorse finanziarie da destinare agli
osservatori astronomici e astrofisici ai sensi della normativa previgente.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato, con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio. Il Ministro dell'università, della ricerca scientifica
e tecnologica in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 7, commi
1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e a valere sul medesimo
può erogare all'INAF risorse finanziarie aggiuntive.
- L'Istituto concorre al riparto dei fondi iscritti all'unità
previsionale 2.2.1.2., capitolo 7109 dello stato di previsione del MURST,
secondo i criteri e parametri previsti dalla normativa vigente.
* Le parti modificate sulla base
del rilievo del Presidente della Repubblica sono i commi 9 e 10 dell' articolo
4.