Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

 

Parere espresso dalla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Giovedì 27 maggio 1999

 

La Commissione,


esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano;
preso atto che esso dà attuazione all'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
valutata la necessità di mettere la ricerca astronomica italiana nelle condizioni di poter operare nella sua attività fondamentale con strutture adeguate atte a gestire grandi progetti nazionali, europei ed internazionali e partecipare alla gestione di essi;
tenuto altresì conto della necessità stessa di determinare una sinergia con altri enti rilevanti nella ricerca astronomica italiana per addivenire ad una forma aggregata e ad una struttura unica;
notato che la forma organizzativa prevista dallo schema di decreto è analoga a quella presente in altri Paesi europei permettendo così l'interfaccia positivo;
valutato dunque che la costituzione dell'INAF appare un passo necessario ed urgente per l'evoluzione degli osservatori e la determinazione di un circuito diffuso tra essi nel nuovo istituto, pur vedendo ciò in un'ottica processuale ed in grado di lasciare elementi di specificità e autonomia e tendendo ad una normativa e ad un trattamento del personale in analogia a quanto previsto per gli altri enti di ricerca, tenendo conto del rapporto che gli osservatori hanno sempre mantenuto con la ricerca universitaria e con l'università;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

  1. all'articolo 1, comma 1, eliminare le parole "con sede in Roma" e aggiungere alla fine del comma la seguente espressione "La sede legale dell'Istituto è stabilita dalla statuto; la sede operativa e la strutturazione dell'Istituto sono individuate dal consiglio direttivo";

  2. all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera b)-bis "il comitato di consulenza scientifica";

  3. all'articolo 4, comma 3, sostituire i primi tre periodi con la seguente espressione "Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da sei membri di cui due eletti fra gli astronomi ordinari, associati e ricercatori in servizio negli osservatori astronomici ed astrofisici, due eletti fra i professori e ricercatori universitari del settore scientifico disciplinare di astronomia e astrofisica, due nominati dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tra personalità e studiosi specializzati nel settore di interesse dell'Istituto e di alta qualificazione scientifica rappresentativi delle diverse figure professionali del predetto settore";

  4. all'articolo 4 aggiungere dopo il comma 6 il seguente comma "Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un comitato di consulenza scientifica per quanto previsto all'articolo 6 e di cui si definisce la composizione e l'attività attraverso i regolamenti di cui all'articolo 7. Il comitato è costituito da personalità specializzate nel settore dell'Istituto assicurando la presenza di studiosi, per ogni settore di ricerca, della comunità scientifica del predetto settore";

  5. all'articolo 4, comma 7, aggiungere alla fine le seguenti parole: "Allo stesso modo il consiglio direttivo determina le indennità spettanti al personale che opera all'estero e ai direttori dei dipartimenti e delle strutture";

  6. all'articolo 7, comma 2, aggiungere la seguente lettera d): "la costituzione di organi collegiali di consulenza delle direzioni delle strutture di cui all'articolo 8, prevedendo idonee forme di consultazione del personale";

  7. all'articolo 8 dopo le parole "come strutture" aggiungere le seguenti "con propria denominazione". Aggiungere infine il seguente comma "Nell'ambito della propria autonomia ciascun osservatorio di astronomia e astrofisica può ricevere ed autonomamente amministrare secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 7, finanziamenti e contributi da parte delle regioni e di altri enti per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione";

  8. all'articolo 9, lettera b), eliminare la parola "eventuali". Aggiungere dopo la lettera d) la seguente lettera e): "contributi e finanziamenti delle regioni e di altri enti";

  9. all'articolo 11, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente "Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, l'INAF previo confronto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali con i vincoli derivanti dal piano previsto all'articolo 6";

  10. all'articolo 11, comma 4, lettera d), sostituire le parole "dal consiglio direttivo" con le parole "dall'organo collegiale del dipartimento di coordinamento degli osservatori astronomici ed astrofisici previsto all'articolo 7, comma 2, lettera d)";

  11. all'articolo 11, comma 5, sostituire le parole "nell'ambito del 2 per cento dell'organico di ricerca" con le parole "nell'ambito di una percentuale dell'organico che sarà determinata con i regolamenti di cui all'articolo 7";

  12. all'articolo 12, comma 2, aggiungere dopo le parole "attività di ricerca" le parole "e didattica";

  13. sostituire l'articolo 13 con il seguente:
  14. "Il presidente ed il consiglio direttivo di cui all'articolo 4 sono rispettivamente nominati e costituiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
    Il consiglio direttivo costituito predispone e delibera gli schemi dei regolamenti di organizzazione e funzionamento degli organi e delle strutture, nonché di amministrazione, contabilità e finanza che sottopone al ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni e comunque predispone quanto necessario per l'avvio dell'attività dell'Istituto.
    Dalla data di deliberazione dei regolamenti di cui al comma 2 il presidente ed il consiglio direttivo si insediano formalmente. Dalla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo gli osservatori perdono la personalità giuridica, si trasformano nella rete scientifica dell'Istituto, i regolamenti di cui al comma 2 acquistano efficacia come regolamenti dell'Istituto e l'INAF subentra nei rapporti attivi e passivi che fanno capo ad essi, nonché al Consorzio nazionale per l'astronomia e l'astrofisica (CNAA).
    Alla stessa data è soppresso il Consiglio per le ricerche astronomiche (CRA) di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982. Sono fatte salve le deliberazioni e gli atti adottati dal medesimo organo fino a tale data. Gli organi degli osservatori astronomici ed astrofisici sono prorogati nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data diapprovazione dei regolamenti di cui al comma 2".
    Aggiungere all'articolo 13 come modificato il seguente comma:
    "Sono altresì prorogati i poteri di gestione dei direttori degli osservatori come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982 fino alla data di approvazione dei regolamenti previsti all'articolo 7";

  15. all'articolo 14, comma 1 aggiungere il seguente periodo "Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può erogare all'INAF risorse finanziarie aggiuntive a valere sul fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204",

  16. si propone lo stralcio dell'articolo 15.