OSSERVATORIO ASTROFISICO DI ARCETRI
Firenze
Oggi, 27 giugno 1997 si sono riuniti, presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, in Largo E. Fermi, 5, Firenze, i signori:
- Giovanni Cimbalo e Moreno Verdi, in nome dell'O.S. CGIL- SNUR; Antonella Gasperini, Dario Panella, Fabio Fabiani, quali R.S.A., costituenti la parte sindacale per la stipula del contratto decentrato di lavoro dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri;
- Franco Pacini, direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri; Luigi Naldi, dirigente amministrativo dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri; Ambretta Falchi e Ciro del Vecchio, designati dal Consiglio Direttivo dell'Osservatorio, quali componenti della parte pubblica.
Le parti,
premesso
- che tutte le OO.SS. firmatarie del CCNL sono state formalmente convocate alla presente riunione;
- che le R.S.U. non sono state costituite presso l'Osservatorio, ma sono presenti R.S.A., regolarmente elette;
- che il presente accordo e' stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'Osservatorio di Arcetri nella seduta del 26 giugno 1997 e dall'assemblea del personale tenutasi presso l'Osservatorio il 25 giugno 1997;
- che le parti danno e prendono atto che il finanziamento del trattamento accessorio di cui all'art. 42, comma 1, del CCNL e' il seguente:
- per l'anno 1996, lire 122.340.000, a titolo di arretrati (a conguaglio)
- per l'anno 1997, lire 218.660.000
tutto cio' premesso
concordano quanto segue:
Art. 1
Il presente contratto collettivo decentrato si applica al personale individuato nell'art.10 del DPCM 593/93, esclusi i dirigenti, in servizio presso l'Osservatorio Astrofisico di Arcetri, limitatamente al perido 1.1.96 - 31.12.97.
Tale validita' e' prorogata fino alla stipula del successivo contratto decentrato.
Art. 2
In ordine alle materie di cui all'art.5, comma 3, lett.a) del CCNL, le parti concordano i seguenti criteri generali:
- dalla verifica risulti che non sono stati conseguiti gli obbiettivi proposti;
- dalla verifica risulti una acclarata scarsa partecipazione di uno o piu' afferenti alla realizzazione dell'obbiettivo.
In tali casi la commissione potra' proporre una diminuzione della retribuzione accessoria, di regola non superiore al 50%.
Le R.S.A. potranno presentare controdeduzioni alle proposte della Commissione.
Art. 3
Con riferimento alle materie di cui all'art. 5, comma 3, lett b) del CCNL, le parti concordano sul fatto che, al momento, non risultano presenti, nell'Osservatorio, attivita' particolarmente disagiate o comportanti esposizioni a rischi.
Art. 4
Con riferimento alle materie di cui all'art. 5, comma 3, lett. c) del CCNL, le parti, preso atto che l'Osservatorio non eroga servizi al pubblico, concordano nel ritenere attualmente non rilevanti, ai fini del presente contratto, le innovazioni organizzative e tecnologiche in atto.
Art. 5
Con riferimento alle materie di cui all'art. 5, comma 3, lett. d) del CCNL, le parti concordano di rinviare ad un momento successivo l'esame delle proposte dell'amministrazione e delle richieste del personale per un eventuale adeguamento della attuale disciplina della materia, anche alla luce dell'art. 54 del CCNL, ferma restando la competenza dell'Ente in materia.
Art. 6
Con riferimento alla materia di cui all'art. 5, comma 3, lett. e) del CCNL, le parti concordano che il criterio generale per la determinazione della indennita' di posizione e' l'attribuzione di quote alle unita' di personale che ricoprano nell'ambito della organizzazione del lavoro particolari responsabilita' di tipo organizzativo e gestionale.
Art. 7
Con riferimento alle materie di cui all'art. 5, comma 3, lett. f), le parti concordano nel mantenimento e conferma dell'attuale disciplina, con l'intesa che, su motivata richiesta delle R.S.A., la materia potra' essere riesaminata. Le parti concordano fin d'ora che eventuali risparmi saranno destinati ai sensi del comma 4 dell'art.42.
Art. 8
Con riferimento alla materia di cui all'art. 5, comma 3, lett.g del CCNL, le parti concordano di soprassedere, per il momento, alla istituzione di nuovi servizi socio-assistenziali.
Art. 9
Con riferimento alle materie di cui all'art. 5, comma 3, lett. h) del CCNL, le parti, considerato che trattasi di argomento che non ha alcuna rispondenza alla concreta realta' dell'Ente, concordano di soprassedere alla definizione di criteri di priorita', con l'intesa che, ove se ne presentasse la necessita', la questione sara' riesaminata, su richiesta delle R.S.A. Resta comunque inteso che il trattamento accessorio per coloro che hanno un contratto part-time, sara' proporzionato al trattamento fondamentale.
Art. 10
Con riferimento alle materie di cui all'art. 5, comma 3, lett. i) del CCNL, le parti concordano che le attivita' di formazione fanno parte integrante e sostanziale - in linea di massima - dei progetti o programmi oggetto del fondo di incentivazione della produttivita' collettiva. L'Ente si impegna a destinare, a questo fine, le risorse necessarie.
Art. 11
Con riferimento alle materie di cui all'art. 5, comma 3, lett. l), le parti demandano ad una apposita commissione, della quale faranno parte le R.S.A., lo studio dei criteri di applicazione della normativa in materia, con l'intesa che, ove detta commissione non sia in grado di concordare un documento comune, sara' riaperto un tavolo di confronto fra le parti.
Art. 12
Con riferimento alla materia di cui all'art. 5, comma 3, lett. m) del CCNL, le parti, preso atto che le disposizioni di cui all'art. 10 del CCNL sembrano gia' garantire, in modo sufficiente, il personale, concordano nel rinviare a tale normativa la disciplina della materia, rinunciando ad individuare ulteriori misure atte ad evitare discriminazioni.
Art. 13
Le parti, considerato che il presente accordo ha potuto aver luogo - per cause indipendenti dalle volonta' delle parti stesse - nel giugno del 1997, concordano che:
- il conguaglio relativo al 1996, nonch e' la meta' del fondo destinato alla incentivazione della produttivita' collettiva, di cui all'art. 2, nn. 2 e 3 del presente accordo, saranno erogati utilizzando i criteri precedentemente adottati per la ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 13 del D.P.R. 319/1990, con la seguente modifica:
- al personale al quale, nel 1996, sia stato erogata una indennita' in misura doppia, verra' erogata una somma aggiuntiva pari alla integrazione tabellare di cui all'art. 45 del CCNL, e solo relativamente al 1996, previo conguaglio.