OSSERVATORIO ASTROFISICO DI ARCETRI
 
 
 
 

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL FONDO PER PROVVIDENZE






Al Fondo possono accedere i Dipendenti di ruolo dell'Osservatorio e gli appartenenti al nucleo familiare, previa domanda da presentare all'Amministrazione dell'Osservatorio, secondo le modalità di seguito definite.
 
 


COMMISSIONE



Per la gestione del Fondo viene costituita una Commissione composta da:

L'elezione della Commissione  avviene nei 30 giorni precedenti la scadenza del mandato in corso. (In prima applicazione entro il terzo mese precedente la scadenza della presentazione della domande di richiesta di accesso al fondo)

Un'apposita commissione elettorale, composta da tre membri nominati dal direttore fra il personale in servizio, cura l'adempimento di tutte le operazioni elettorali.

La Commissione per la gestione del Fondo dura in carica due anni ed i membri non possono essere rieletti. Essa nomina al suo interno un presidente, scelto fra i membri con carica elettiva. Le funzioni di Segretario sono svolte dal RP, il quale convoca la riunione della Commissione.

La Commissione per la gestione del Fondo:


Le deliberazioni  relative alle proposte di revisione delle disposizioni, vengono sottoposte al Consiglio Direttivo dell'Osservatorio, nella prima seduta utile, per l'approvazione.

Le deliberazioni relative alle erogazioni disposte dalla Commissione, vengono rese esecutive dall'Amministrazione nei successivi trenta giorni.
 
 


EROGAZIONE DEL SUSSIDIO





I criteri generali di erogazione del sussidio sono i seguenti:

In particolare le Provvidenze a favore del personale vengono erogate per le seguenti fattispecie: Il limite minimo di spesa sostenuta dal dipendente per la presentazione della domanda è fissato in 2 Milioni (si possono cumulare fatturazioni varie, purché riferite ad un unico evento eccezionale).

Il Fondo è erogato in unica quota annuale.

Qualora la Commissione ravvisi uno o più casi di particolare gravità, essa può riservare, a sua discrezione, una percentuale non superiore al 75% dell'ammontare complessivo del fondo da destinarsi a detti casi, con le stesse modalità di ripartizione sotto descritte.
 
 

Decesso
 

In caso di decesso del dipendente i membri del nucleo familiare provvedono ad inoltrare la domanda di accesso al fondo, autocertificando anche la loro posizione all'interno del nucleo familiare del defunto.
La quota base di sussidio - di cui al paragrafo 3, secondo comma - è fissata in 4Ml.

 

Forme morbose, protesi funzionali e cure mediche
 

Vengono prese in considerazione le domande di sussidi relative alle spese effettivamente sostenute per cure mediche, di degenza e protesi funzionali del dipendente e/o di componenti del suo nucleo familiare, che siano a totale carico del nucleo familiare del dipendente medesimo, o comunque vengono considerati gli importi per la sola quota residua al netto dell'intervento del S.S.N. e/o di soggetti terzi pubblici o privati e/o di qualunque forma di assicurazione (in caso di ricorso a servizi alternativi al SSN ne deve essere documentata la necessità)

Il dipendente è tenuto a presentare la documentazione delle spese sostenute.

La quota base per il sussidio è calcolata applicando una franchigia percentuale sull'importo richiesto pari al 19%..


 

Bisogno generico
 

Il Dipendente può presentare domanda di sussidio per eventi eccezionali occorsi a lui e/o a componenti del suo nucleo familiare. In tale casistica rientrano, prioritariamente, spese funebri, furti, scippi, danni subiti all'immobile di residenza.

Sull'ammissibilità di tali domande decide la commissione. La quota base per il sussidio è calcolata applicando la franchigia del 30% sull'importo richiesto.
 
 


 

METODO DI EROGAZIONE







Il Dipendente presenta entro il 31 Maggio, con lettera protocollata indirizzata al RP, domanda di accesso al Fondo allegando la documentazione di spesa effettuata nell'anno solare precedente, e dichiarando al contempo con autocertificazione la composizione del nucleo familiare e la somma dei redditi (reddito complessivo IRPEF) dei componenti il nucleo familiare

La quota base per il sussidio  viene moltiplicata per il relativo indice di reddito (IR) e quando il risultato sia inferiore ad 1 Ml, la richiesta non viene accolta. Gli importi, cosí calcolati, superiori ad 1 Ml, vengono sommati e, se la consistenza del fondo risulta inferiore alla somma totale, proporzionalmente si riduce l'importo erogabile di ogni singola domanda, normalizzando l'importo totale medesimo alla consistenza del Fondo.
Nel caso in cui, cosí facendo, si arrivi ad un importo erogabile inferiore a 1 Ml, la Commissione graduerà le richieste e le accoglierà nei limiti della capienza del Fondo, escludendo, comunque, quelle che comportino un sussidio inferiore ad 1 Ml.
 
 



DEFINIZIONE DI INDICE DI REDDITO (IR):



Se il reddito complessivo IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare, diviso per N (numero dipendente dalla composizione del nucleo familiare) è inferiore ai 30 Ml, IR=1, se è maggiore di 70 Ml IR=0, in tutti gli altri casi è dato dalla seguente relazione:
 







Definizione di N come da tabella legge ISE (DLgs 109 del 31 Marzo 1998):
 
 
Componenti del nucleo familiare
N
1
1.00
2
1.57
3
2.04
4
2.46
5
2.85
Ogni componente in più 
+0.35

 

Il numero N può essere incrementato per i seguenti casi:
 
 
 
Caso
incremento
Assenza di coniuge e figli minori
+0.2
Per ogni componente portatore di handicap psicofisico permanente di cui art.3 co.3 legge 104 del 5/2/92 o con invalidità superiore al 66%
+0.5
Coniugi entrambi lavoratori e figli minori
+0.2