VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino
dell’INAF, nonché i Regolamenti di organizzazione e
contabilità attuativi del D.L.vo 296/99;
VISTO il proprio decreto n.2
del 28 luglio 2003, a mezzo del quale sono state
confermate l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ente, quali definiti dal
quadro normativo nonché dai provvedimenti emanati nell’ambito dell’ordinamento previgente, al fine di garantire la continuità
amministrativa dell’INAF nella fase di transizione e comunque fino all’entrata
in vigore dei regolamenti attuativi del d.lgs.
138/2003;
VISTA la delibera n. 300 del
Consiglio Direttivo dell’INAF del 4 aprile 2003 con la quale
veniva approvato il Regolamento per la concessione di sussidi a
favore dei dipendenti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica;
VISTA la nota dell’1/10/2003 a
mezzo della quale la Commissione per l’erogazione dei sussidi ha
proposto all’unanimità la modifica degli art.
3, 4, 8 del Regolamento sopra citato (all.
1);
VISTA la
nota del 25/11/2003 a mezzo della quale la Commissione
per l’erogazione dei sussidi ha proposto
all’unanimità di apportare ulteriori modifiche al Regolamento suddetto (all. 2);
ACQUISITO in data 18/12/2003 il parere favorevole
delle OO.SS. in merito alle
modifiche proposte;
DECRETA
Il Regolamento per la
concessione di sussidi a favore dei
dipendenti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica,
approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 300/03, è integralmente sostituito,
a partire dalla data del presente decreto, dal seguente regolamento
Regolamento per la
concessione di sussidi a favore dei
dipendenti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica
Art. 1
1. Ogni anno l’istituto procede alla
determinazione dello stanziamento, da inserire nel Bilancio di Previsione, per
la concessione di sussidi in favore dei dipendenti in servizio, sia con
contratto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato, fatta
eccezione per i contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno.
2. I sussidi sono concessi a norma dell’art.
59 dei D.P.R. n. 509/1979, dell’art. 28 del D.P.R. n. 346/1983, dell’art. 24
del D.P.R. n. 171/1991.
1. Il sussidio può essere concesso in presenza di documentate situazioni di necessità
determinate da gravi eventi o condizioni che incidano significativamente sul
bilancio del nucleo familiare del richiedente.
1. Il sussidio può
essere concesso per i sottoelencati eventi, nelle
percentuali sottoindicate, comunque
nel limite massimo stabilito per ogni singolo evento:
· Fino al 100% delle spese sostenute nei casi
di particolare gravità implicante rischio di vita del dipendente o di altro componente il proprio nucleo familiare, entro il
limite massimo del 50% della quota trimestrale disponibile;
· Fino all’80% delle spese sostenute per malattia, ovvero
per cure mediche ovvero per intervento chirurgico del dipendente o di altro componente il proprio nucleo familiare, entro il
limite massimo di € 1800;
· Fino al 70% delle spese sostenute per crollo o grave
lesione della casa di abitazione del dipendente, di
sua proprietà o comproprietà. entro il limite massimo
di € 1600;
· Fino
al 40% dei danni subiti dal
dipendente per furti, rapine o altri eventi similari, entro il limite massimo
di € 1400.
· Fino al 40% delle spese sostenute per cure dentistiche
ovvero per visite specialistiche del
dipendente o di altro componente il proprio nucleo
familiare, entro il limite massimo di €
1200.
2. Nel caso di spese per onoranze funebri per decesso di un familiare a
carico del dipendente, il sussidio è stabilito in € 500.
3. Nel caso di decesso del dipendente, il sussidio è stabilito in €
2500.
4. Nel caso di matrimonio
del dipendente, o di nascita di un figlio il sussidio è stabilito in € 750.
5. Altri eventi che hanno le caratteristiche indicate nell’art. 2,
saranno di volta in volta esaminati e valutati dalla Commissione in analogia a
quanto disposto dal presente articolo, anche applicando percentuali diverse da
quelle di cui al l° comma.
6. In caso di richiesta per più eventi, l’importo del sussidio non potrà comunque superare l’importo di € 2500.
7. Il sussidio verrà concesso esclusivamente per
spese sostenute a carico del dipendente e non rimborsate da altri (Società di
assicurazioni, Servizio Sanitario Nazionale, INAIL, etc.).
1. Apposite graduatorie degli aventi diritto al sussidio
saranno approvate con periodicità quadrimestrale.
2. Dette graduatorie saranno formulate in base al presente Regolamento dalla
Commissione di cui all’art. 5, prendendo in esame le richieste pervenute entro
il quadrimestre precedente alle date del 31 Marzo, 31 Luglio, e 30 novembre di
ciascun anno.
3. Per la concessione dei sussidi sarà presa in
considerazione documentazione di spese sostenute non anteriore a 12 mesi dalla
data di richiesta del sussidio, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 6, comma 2.
1. Le graduatorie di cui all’art. 8 sono formulate da una
apposita Commissione nominata dal Presidente dell’I.N.A.F.
e composta da due componenti in rappresentanza dell’istituto, di cui uno con
funzioni di Presidente, e da dipendenti dell’I.N.A.F., uno per ciascuna delle
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, firmatarie del CCNL,
designati autonomamente dalle stesse.
2. Per ciascun componente è nominato un componente
sostituto.
3. Funge da Segretario effettivo della Commissione, senza diritto di
voto, un dipendente nominato dall’istituto.
4. Anche per il Segretario effettivo è nominato
un sostituto.
5. Di ogni riunione della Commissione è redatto
un verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e dal
Segretario e sottoscritto nell’ultimo foglio da tutti i componenti partecipanti
alla riunione.
6. Per la validità delle decisioni della Commissione è richiesta la
presenza di almeno quattro componenti; le decisioni
sono adottate a maggioranza dei presenti;
7. La Commissione dura in carica tre anni; il Commissario che presenta
domanda di contributo decade automaticamente dalla carica dalla data di
presentazione della domanda stessa.
1. Il sussidio può essere concesso nell’arco dello stesso anno solare,
per non più di due volte allo stesso richiedente, esclusivamente per motivi di eccezionale gravità e, comunque, non oltre le percentuali
massime previste dall’art. 3 del presente provvedimento.
2. Nel caso di coniugi entrambi dipendenti, la concessione del sussidio
per lo stesso evento deve essere richiesta da uno solo dei medesimi.
1. Le domande di sussidio, da inoltrare alla Direzione Affari dei
Personale Amministrazione Centrale dell’I.N.A.F.
entro le scadenze di cui al precedente art. 4, devono
essere redatte secondo lo schema stabilito dalla Commissione e contenere i
seguenti dati, dichiarazioni ed allegati:
a. dati anagrafici del
dipendente;
b. matricola, struttura
di appartenenza, profilo e livello dei dipendente;
c. evento per cui si richiede il sussidio;
d. certificato ISEE dal quale risulti la situazione
reddituale del nucleo familiare del richiedente;
e. dichiarazione, in
carta semplice, sottoscritta dai richiedente, nella quale deve essere indicata
la composizione del nucleo familiare e lo stato civile del dipendente;
f. autocertificazione
di non aver usufruito di sussidi per lo stesso motivo;
g. autocertificazione
relativa ad eventuali altre domande pendenti per lo stesso motivo;
h. dichiarazione dei richiedente e della persona
eventualmente interessata, di consenso al trattamento dei dati personali e
sensibili, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n.675/1996.
2. Il nucleo familiare va inteso così come
risultante dallo stato di famiglia, ovvero dalla reale consistenza dello stesso
alla data di presentazione della domanda;
3. Il richiedente deve comprovare, pena la nullità della richiesta,
l’evento per cui richiede il sussidio, allegando alla
domanda idonea documentazione giustificativa. Gli scontrini fiscali dai quali non si evince il nome del soggetto
pagatore e la natura della spesa non verrano
considerati come documentazione idonea ai fini del riconoscimento del sussidio.
4. L’Istituto si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento,
anche dopo l’erogazione del sussidio, ogni ulteriore
documentazione atta a comprovare l’evento e la spesa effettivamente sostenuta. Qualora non si ottemperi a quanto richiesto dall’Istituto,
nei modi e tempi stabiliti dall’istituto stesso, si applica quanto previsto
dall’art. 11 del presente provvedimento.
5. Possono essere presentate più richieste per situazioni diverse; in
ogni caso, la somma massima complessivamente erogabile a ciascun dipendente per
la tipologia di erogazioni senza tassazione non può
superare nell’arco di un anno la somma di € 250.
6. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 675/1996, il trattamento
dei dati personali e sensibili è diretto a dare esecuzione alle domande dei
richiedenti interessati in esecuzione e nei limiti delle norme legislative e
regolamentari vigenti in materia.
1.
Le graduatorie verranno formate
sulla base dei seguenti punteggi:
Evento
|
Punti |
|
|
a) |
decesso del dipendente e casi di
particolare gravità implicante rischio di vita del dipendente o di altro
componente il nucleo familiare |
150 |
|
b) |
malattia, ovvero spese straordinarie per portatori di handicap
non autosufficienti, cure mediche o riabilitative per malattie gravi e lunghe
degenze, intervento chirurgico e acquisto di protesi per il dipendente o altro
componente a carico del proprio nucleo familiare |
80 |
|
c) |
crollo o grave lesione
della casa di abitazione del dipendente, di sua proprietà o comproprietà |
70 |
|
d) |
spese
per matrimonio e nascita di un figlio
|
45 |
|
e) |
furti, rapine o altri eventi
similari subiti dal dipendente |
30 |
|
f) |
cure
dentistiche o visite specialistiche del
dipendente o di altro componente a carico del proprio nucleo familiare
|
30 |
|
g) |
spese per onoranze funebri per decesso di un familiare a carico del dipendente. |
25 |
|
h) |
Bisogno
generico ed altri casi non previsti. Rientra tra i bisogni generici
l’acquisto di occhiali da vista. |
a discrezione della
Commissione |
Nell’ipotesi di cui al punto h) della precedente
graduatoria verrà attribuito un punteggio, a
discrezione della Commissione, correlato alla gravità del caso e previa
motivazione dettagliata e argomentata.
Nucleo familiare: |
Punti
|
|
• |
per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, a carico del
dipendente e conviventi assimilati |
4 |
• |
per ogni figlio a carico del dipendente e conviventi assimilati |
2 |
• |
per ogni altro familiare a carico del dipendente e conviventi assimilati |
1 |
|
|
|
|
Fascia ISEE |
Punti |
|
• |
Prima
Fascia ISEE |
50 |
|
• |
Seconda
fascia ISEE |
30 |
|
• |
Terza
fascia ISEE |
10 |
|
• |
Fascia
ISEE superiore |
0 |
|
Reddito pro-capite
del nucleo familiare su base annua: |
Punti |
||||
• |
fino a |
|
Euro |
5.000 |
50 |
• |
da Euro |
5.001 |
a Euro |
10.000 |
40 |
• |
da Euro |
10.001 |
a Euro |
20.000 |
30 |
• |
da Euro |
20.001 |
a Euro |
30.000 |
20 |
• |
Oltre |
|
Euro |
30.001 |
10 |
1. I sussidi sono concessi a seguito di procedure selettive.
2. La graduatoria degli aventi diritto, è
effettuata sulla base dei punteggi previsti al precedente art. 8.
3. Le graduatorie sono predisposte sulla base dei
punteggio complessivo riportato dal richiedente.
4. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base al reddito
pro-capite del nucleo familiare, che si ottiene suddividendo il reddito
complessivo annuo di tutti i componenti il nucleo
familiare per il numero dei componenti stessi.
5. Nei casi di ulteriore parità sarà data la precedenza a coloro che non
abbiano ricevuto sussidi nel biennio precedente.
6. Nei casi di ulteriore parità, precede il
dipendente con maggiore anzianità di servizio.
7. Non sono concessi sussidi a fronte di spese che non raggiungano
almeno € 250.
8. Nel caso di insufficienza del fondo, la Commissione adotterà quale
ordine di priorità l’elencazione di cui all’art.8.
9. Al di fuori delle
erogazioni classificabili come liberali e inferiori a € 258,22, non
soggette a tassazione ai sensi dell’art. 48, comma 2,
del TUIR, qualsiasi somma erogata è soggetta alla tassazione ordinaria.
10. La concessione e l’erogazione dei sussidi vengono
disposte, su proposta della Commissione, con provvedimento del Presidente dell’
I.N.A.F.
Limiti di erogazione
1. Per la concessione dei sussidio la
Commissione tiene conto dell’ordine decrescente della graduatoria sino ad
esaurimento della disponibilità finanziaria stabilita per il quadrimestre di
competenza.
2. Le somme non utilizzate in un contingente verranno
sommate alle disponibilità previste per il quadrimestre successivo.
3. La domanda di sussidio il cui importo rientri
solo parzialmente nella disponibilità finanziaria di cui ai precedente comma, è
accolta mediante utilizzazione della disponibilità dei quadrimestre successivo.
4. Le domande comprese in graduatoria, per le quali non sussista la
disponibilità finanziaria, possono essere riesaminate
e inserite nella graduatoria del contingente successivo, dietro richiesta del
richiedente da presentare entro il termine fissato per la presentazione delle
domande di sussidio del contingente successivo stesso.
5. Il Consiglio Direttivo dell’INAF, tenuto conto del numero delle
richieste e della loro onerosità, la cui approvazione comporterebbe una
rilevante riduzione delle percentuali di rimborso previste, può, su proposta della Commissione e limitatamente all’anno di
riferimento, integrare in via straordinaria il fondo sussidi.
1. Qualora si accerti che il sussidio è stato concesso sulla
base di dichiarazioni risultate false o infedeli, salva ogni ulteriore
responsabilità del richiedente, si procederà all’immediata revoca del sussidio
da parte dell’istituto. Conseguentemente l’interessato sarà tenuto a restituire
nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della richiesta da parte
dell’istituto, la somma percepita, previo conguaglio degli interessi legali
maturati a partire dalla data di concessione dei sussidio.
1. Il presente regolamento
entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio
Direttivo dell’I.N.A.F. Da tale data perdono
efficacia i regolamenti degli O.O.A.A..
2. All’atto
dell’approvazione del regolamento, il Consiglio Direttivo dell’INAF designa i componenti della Commissione di propria competenza e ne
indica il Presidente.
3. Il presente regolamento può essere modificato su iniziativa del
Consiglio Direttivo dell’I.N.A.F. o su proposta della Commissione di cui all’art. 5, previo
accordo in sede di contrattazione integrativa.
Roma, 12
gennaio 2004
IL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Piero Benvenuti