OSSERVATORIO ASTROFISICO DI ARCETRI
Firenze
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO E SERVIZIO MENSA
- A partire dal 1 ottobre 1998 -
Sulla base dell'esperienza maturata le disposizioni sull'orario di lavoro e servizio mensa vengono modificate come di seguito, restando inteso che esse saranno oggetto di valutazione al termine di un periodo sperimentale.
A) ORARIO DI LAVORO
L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie - da calcolarsi su un periodo di riferimento di 3 mesi. Il credito/debito alla fine del periodo non può eccedere +/-20 ore.
Il servizio è svolto dal lunedì al venerdì, nell'intervallo di orario compreso fra le ore 6:30 a.m. e le 20:00.
Il personale addetto a ricerca scientifica autonoma, previa autorizzazione della Direzione, può derogare da tale orario.
Ai fini del computo del monte ore trimestrale ogni giorno di assenza (malattia, ferie, missioni ...) è valutato 7 ore e 12 minuti.
I giorni di ferie annualmente spettanti sono 28 (esclusi dal computo i sabati, le domeniche, le festività).
La Direzione, sentiti i responsabili dei servizi (uffici amministrazione, centro di calcolo, biblioteca, laboratori e officina) individua i periodi della giornata in cui i servizi medesimi devono essere coperti.
La Direzione può, per particolari esigenze di servizio, richiedere la presenza lavorativa occasionale al di fuori dei periodi di copertura normale. In tal caso le ore lavorate potranno essere retribuite come lavoro straordinario o considerate a credito/debito dell'orario complessivo da svolgere nel trimestre.
Tali prestazioni sono accreditate al monte ore trimestrale ma non vengono valutate né per il computo delle ferie né per l'obbligo del recupero del turno di riposo.
La Direzione può inoltre disporre - in via temporanea - un orario di servizio comprendente il sabato su richiesta scritta e motivata dei responsabili di servizio oppure - in via eccezionale - su istanza documentata dell'interessato dai cui risultino gravi ragioni di famiglia. In questo caso il calcolo delle ferie spettanti ed il computo convenzionale dei giorni di assenza seguirà la normativa previgente (vedi norma transitoria) proporzionalmente al periodo autorizzato.
L'autocertificazione del lavoro svolto fuori sede è consentita purché autorizzato.
B) DIRITTO DI MENSA
Il diritto al servizio sostitutivo di mensa matura solo per i giorni dal lunedì al venerdì in cui si verificano tutte le seguenti condizioni:
a) l'orario di lavoro svolto deve essere di almeno 6 ore;
b) almeno due ore di lavoro devono essere svolte prima e almeno due ore dopo la pausa mensa, nell'intervallo orario tra le 12 e le 15;
c) tale pausa deve essere non inferiore a 1/2 ora e non superiore a 2 ore;
d) le ore di lavoro di cui alla lett. a) sono ridotte a 4 per il personale che usufruisce della L. 104/1992, a richiesta dell'interessato.
C) NORMA TRANSITORIA
Fino al 31 dicembre è consentito al personale - che non abbia scelto un orario strutturato - di continuare l'orario su 6 giorni. In tal caso ogni giorno di assenza verrà valutato 6 ore e - limitatamente al 1998 - i giorni di ferie annualmente spettanti saranno 32 compresi i sabati e escluse le domeniche e le festività.